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Maestra sospesa per aver fatto pregare i bambini ricorre al Giudice del Lavoro. Potrebbero esserci errori di procedura e di merito

La maestra di Oristano sospesa per aver fatto pregare gli alunni ha deciso di rivolgersi al Giudice del Lavoro: lo ha reso noto poco fa l’Ansa.
Il ricorso sarebbe stato presentato nella mattinata del 13 aprile e riguarderebbe sia questioni di merito che di procedura.

Su quest’ultimo aspetto era intervenuto nei giorni scorsi il direttore dell’Usr Sardegna che aveva assicurato che la procedura è stata assolutamente corretta, ma, evidentemente, non la pensano allo stesso modo i legali della maestra, gli avvocati Elisabetta Mameli e Domenico Naso della Uil nazionale.
Per parte sua, il ministro Valditara ha già dato incarico ad un team di ispettori di verificare cosa effettivamente sia successo.
Secondo quanto dichiarato dal Ministro “anzichè insegnare geografia, storia e matematica, la maestra avrebbe fatto cantare inni religiosi o pregare. E’ quindi una violazione di un obbligo previsto dalla legge”.

Quest’ultima osservazione appare per la verità piuttosto debole ed è possibile che la difesa intenda partire proprio da qui: in effetti è facile osservare che, soprattutto in una scuola primaria, chi insegna matematica difficilmente può tenere desta l’attenzione della classe senza qualche pausa più o meno lunga. Si vorrebbe allora dire che le pause rappresentino la violazione dell’obbligo di insegnare la matematica?
Che poi durante questa pausa i bambini si dedichino a “sgranchirsi le gambe” o a fare qualche disegnino o chiacchierare fra di loro o ancora a recitare una preghiera singolarmente o in gruppo potrebbe essere del tutto ininfluente.

Per quanto attiene gli errori procedurali va detto che con l’entrata in vigore della cosiddetta “legge Madia” i motivi di annullamento di un procedimento disciplinare sono legati pressoché esclusivamente al mancato rispetto dei termini di legge riguardanti la contestazione degli addebiti (che deve avvenire entro 30 giorni dalla data in cui l’Amministrazione viene a conoscenza dell’infrazione) e l’erogazione della sanzione (che deve avvenire entro 180 giorni dalla data della contestazione).
E, da quanto se ne sa in questo momento, questi termini sarebbero stati rispettati. Ma ovviamente non conosciamo tutti i risvolti del caso, per esempio non sappiamo se alla maestra non sia stato concesso di accedere agli atti in modo completo.
Ad ogni modo su tali questioni si dovrà pronunciare il Giudice del Lavoro nei prossimi mesi.

Reginaldo Palermo

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