Accade al Liceo Scientifico Fermi di Cosenza, due RSU su tre indicono un’assemblea sindacale, facendo regolare richiesta dei locali della scuola alla DS, ma la Preside risponde che l’istanza non ottempera alle norme e quindi respinge la richiesta e invita a riformularla correttamente.
La maggioranza delle RSU del Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Cosenza, ovvero due RSU su tre, decidono di convocare un’assemblea sindacale per il personale Ata. In data 28 agosto 2018, le suddette RSU protocollano la richiesta per avere i locali dove svolgere questa assemblea, e in calce firmano questa istanza.
La dirigente non concede l’assemblea ed invia, tramite PEC, a tutte e tre le RSU una risposta che ha per oggetto: “risposta richiesta assemblea sindacale personale ATA”. La Dirigente in tale risposta scrive: “In riferimento alla richiesta pari oggetto si invitano i destinatari della presente a riformulare l’istanza in ottemperanza al combinato disposto di cui alla lettera b) art.23 del CCNL del 19 aprile 2018 e all’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 2017”.
In buona sostanza la Ds ritiene che con l’entrata in vigore del nuovo CCNL scuola del 19 aprile 2018, le norme sulle convocazioni delle assemblee sindacali siano cambiate. Presumibilmente per la Dirigente scolastica l’assemblea può essere convocata solamente con l’accordo di tutte e tre le RSU e non con la maggioranza di esse.
Il nuovo contratto scuola all’art.23, comma 3, specifica che le assemblee sindacali, che riguardano la generalità dei dipendenti o gruppi di essi, sono indette con specifico ordine del giorno: a) singolarmente o congiuntamente da una o più organizzazioni sindacali rappresentative nel comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017; b) dalla RSU nel suo complesso e non dai singoli componenti, con le modalità dell’art. 4 del CCNQ del 4 dicembre 2017; c) dalla RSU, congiuntamente con una o più organizzazioni sindacali rappresentative del comparto ai sensi del CCNQ del 4 dicembre 2017.
C’è da sottolineare che l’art.23 del CCNL scuola 2016-2018 non modifica la già esistente normativa riportata nell’art.8 del CCNL 2006-2009, ma inserisce il combinato all’art.4 del CCNQ del 4 dicembre 2017.
Nel comma 3 dell’art.4 del CCNQ suddetto è scritta l’espressione tecnica “RSU unitariamente intesa”. Il significato di questa espressione significa che il diritto la RSU lo esercita come organismo collegiale e non certo come singolo componente. È utile aggiungere che la RSU, cosi come tutti gli organismi collegiali, decide sempre “a maggioranza dei componenti“, come previsto dall’art. 8 c. 1 CCNQ/98 sulla costituzione e prerogative delle RSU.
Per quanto appena detto, la DS non avrebbe dovuto respingere l’istanza prodotta dalla maggioranza delle RSU e avrebbe dovuto concedere l’assemblea sindacale constatando che la RSU nel suo complesso, ovvero la sua maggioranza l’aveva di fatto richiesta.
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