Categorie: Politica scolastica

Magie della riforma: l’organico di fatto esce dalla porta e rientra dalla finestra

La Uil Scuola sta esaminando con attenzione i singoli provvedimenti contenuti nel disegno di legge del Governo. Insieme alle schede tematiche, sta producendo degli approfondimenti, alla luce di quanto dispone il testo di riforma: in questa occasione si è soffermata sul comma n. 69. Scorrendo il quale, si scopre, per il sindacato guidato da Massimo Di Menna, che “l’organico di fatto esce dalla porta e rientra dalla finestra“.

“Il risultato è evidente: il Governo istituzionalizza il precariato, che diventa strutturale, per coprire  le materie previste dagli ordinamenti”, tira corto la Uil Scuola.

 

Il comma  69 della riforma (le parti in grassetto sono quelle su cui si è soffermato il sindacato Confederale). 

All’esclusivo scopo di far fronte ad esigenze di personale ulteriori rispetto a quelle soddisfatte dall’organico dell’autonomia come definite dalla presente legge, a decorrere dall’anno scolastico 2016/2017, ad esclusione dei posti di sostegno in deroga, nel caso di rilevazione delle inderogabili necessità previste e disciplinate, in relazione ai vigenti ordinamenti didattici, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81, è costituito annualmente con decreto del Ministro dell’istruzione, dell’università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, un ulteriore contingente di posti non facenti parte dell’organico dell’autonomia né disponibili, per il personale a tempo indeterminato, per operazioni di mobilità o assunzioni in ruolo.

A tali necessità si provvede secondo le modalità, i criteri e i parametri previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. Alla copertura di tali posti si provvede a valere sulle graduatorie di personale aspirante alla stipula di contratti a tempo determinato previste dalla normativa vigente ovvero mediante l’impiego di personale a tempo indeterminato con provvedimenti aventi efficacia limitatamente ad un solo anno scolastico. All’attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili annualmente nello stato di previsione del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca indicate nel decreto ministeriale di cui al primo periodo, fermo restando quanto previsto dall’articolo 64, comma 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

Alessandro Giuliani

Articoli recenti

Fase transitoria concorsi scuola secondaria: in attesa del secondo bando quale procedura è prevista?

La legge n° 79 del 2022 di conversione del decreto 36/22, in merito al reclutamento…

17/08/2024

Stop al cellulare scuola, se i genitori hanno sempre lo smartphone in mano è tutto inutile

Con il nuovo anno scolastico agli studenti sarà imposto il divieto del telefono cellulare in…

17/08/2024

Supplenze docenti, come avviene la nomina da GaE e GPS e come si procede per supplenze brevi da GI

Tra la fine di agosto e i primi giorni di settembre si parte con le…

17/08/2024

Scuola e sicurezza: estese le tutele INAIL per personale e studenti nel 2024. Valditara: “Misura fortemente voluta”

Il 9 agosto è stato pubblicato in Gazzetta il decreto che contiene delle misure riguardanti…

17/08/2024

Tony Effe: “Bocciato due volte per condotta, ero bravo, ma non studiavo. Adesso sono cambiato”

Il rapper Tony Effe, 33 anni, incoronato dai fan "Il capitano della trap in Italia", al…

17/08/2024

Elogio dello scappellotto

Complimenti a Pasquale Almirante per il coraggio con cui nel suo articolo "Le punizioni corporali?…

17/08/2024