L’articolo 3, commi 1 e 2, del decreto 17 ottobre 2017, n. 206, ha confermato le fasce orarie di reperibilità per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni (scuole comprese) che sono tuttora fissate nei seguenti orari: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi.
Qualora debba assentarsi dal proprio domicilio (ad esempio, per visita medica o altri giustificati motivi), il dipendente pubblico è tenuto ad avvisare unicamente la propria amministrazione, la quale provvede a trasmettere l’informazione all’Inps.
L’amministrazione è dunque tenuta a comunicare eventuali assenze dal domicilio di reperibilità dei propri dipendenti in malattia con ogni possibile sollecitudine e nelle seguenti modalità:
Gli stessi canali devono essere utilizzati anche per i casi in cui il lavoratore abbia necessità di cambiare domicilio in corso di prognosi. In tali ipotesi, il dipendente pubblico è tenuto a comunicare preventivamente all’amministrazione presso cui presta servizio il nuovo indirizzo di reperibilità e la P.A., a sua volta, ne dà tempestiva comunicazione all’Inps.
Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato?
Precisando che il lavoratore ha l’obbligo di assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo, se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia.
È quindi opportuno che il lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, ne controlli con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
Inoltre, per il lavoratore è possibile fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia (o in copia cartacea o via mail). Il lavoratore può comunque visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito.
In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.
Il medico può apporre il codice “E” nei certificati al fine di ottenere l’esenzione dal controllo per il lavoratore assente per malattia?
Innanzitutto, le norme vigenti non prevedono l’esonero dal controllo, ma solo dalla reperibilità; pertanto il controllo concordato è sempre possibile.
In secondo luogo, il medico curante certificatore può applicare solo ed esclusivamente le “agevolazioni” previste dai vigenti decreti quali uniche situazioni che escludono dall’obbligo di rispettare le fasce di reperibilità.
Nel caso dei dipendenti pubblici, compreso il personale della Scuola, le previsioni sono contenute nel decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 17 ottobre 2017, n. 206:
Soltanto in questi casi, la segnalazione da parte del medico curante deve essere apposta al momento della redazione del certificato e non può essere aggiunta successivamente, proprio perché l’esonero è dalla reperibilità e non dal controllo.
Il codice “E” è un codice a esclusivo uso interno riservato ai medici INPS durante la disamina dei certificati pervenuti per esprimere le opportune decisionalità tecnico-professionali, secondo precise disposizioni centralmente impartite in merito alle malattie gravissime.
Di conseguenza, ogni eventuale annotazione nelle note di diagnosi della dizione “Codice E” non produce alcun effetto di esonero né dal controllo né dalla reperibilità.
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