Personale

Malattia docenti e Ata, esiste il comprovato impedimento per la comunicazione a scuola

Una docente della scuola secondaria di primo grado è stata severamente rimproverata dalla dirigente scolastica perchè avrebbe comunicato la sua assenza per malattia successivamente all’inizio dell’orario di lavoro. La docente è stata invitata a rispondere in forma scritta per giustificare il suo comportamento inadempiente. Preoccupata dell’accaduto ci chiede se ha mancato in qualcosa e se è sanzionabile.

Comunicazione assenza

La docente in questione ci ha raccontato che, la mattina presto appena svegliata, mentre si stava preparando per andare a scuola ha avuto un malore dovuto ad uno sbalzo della pressione arteriosa. I vicini di casa preoccupati hanno chiamato il medico del pronto soccorso. Dopo l’intervento dei medici, che hanno prestato le prime cure ed hanno certificato lo stato psico-fisico della docente, la stessa docente ha avvisata la scuola della sua assenza.

La scuola ha eccepito sul comportamento della docente rilevando il fatto che avrebbe dovuto chiamare immediatamente la scuola per avvisare della sua assenza.

Ricordiamo che ai sensi dell’art.17, comma 10, del CCNL scuola 2006/2009,  l’assenza per malattia, salva l’ipotesi di comprovato impedimento, deve essere comunicata all’istituto scolastico o educativo in cui il dipendente presta servizio, tempestivamente e comunque non oltre l’inizio dell’orario di lavoro del giorno in cui essa si verifica, anche nel caso di eventuale prosecuzione di tale assenza.

Nel caso specifico del malore improvviso della docente e degli attimi “coincitati” del soccorso medico per un pronto intervento, diventa un’ipotesi di comprovato impedimento per una tempestiva comunicazione a scuola dell’assenza della docente. Appare ovvio che la paura del malore improvviso e la preoccupazione per il soccorso medico, ha generato una situazione talmente critica, dove l’ultimo dei pensieri poteva essere quella della comunicazione tempestiva alla scuola dell’assenza del docente.

Casi di legittimo impedimento

Il comma 10 dell’art.17 del CCNL scuola, in cui si dispone una tempestiva comunicazione dell’assenza del docente o del personale Ata, prima dell’inizio della giornata lavorativa, ha, come è logico che sia, un legittimo e comprovato impedimento che fa eccezione alla regola.

Nel caso di un malore improvviso poco prima dell’inizio della giornata lavorativa o anche immediatamente dopo l’inizio delle lezioni, è comprensibile che non sia possibile rispettate i tempi di comunicazione. Nel caso di un incidente stradale o di situazioni anomale che impediscono una tempestiva comunicazione alla scuola, appare chiara l’impossibilità del rispetto della norma suddetta.

Diventano meno accettabili scuse come quella di un’assenza dovuta al fatto che la sveglia non ha funzionato oppure pensavo che fosse il mio giorno libero. Quindi il comprovato impedimento deve risultare una cosa realmente seria e quindi “legittima”, altrimenti la sanzione disciplinare è anche cosa giusta.

Lucio Ficara

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