Una docente a cui è stata fatta una trattenuta sulla parte accessoria della retribuzione, per un’assenza di un giorno di malattia, certificata per un intervento in regime di day hospital, chiede se è legittima tale trattenuta.
È utile sapere che con il d.l. n. 112 del 2008 convertito nella legge 133/08, all’art.71 comma 1 è scritto che nei primi dieci giorni di assenza è corrisposto il trattamento economico fondamentale con esclusione di ogni indennità o emolumento, comunque denominati, aventi carattere fisso e continuativo, nonché di ogni altro trattamento economico accessorio. La norma suddetta vale per tutto il pubblico impiego, anche per il personale docente e per quello ata.
Bisogna sapere che sempre per il suddetto comma 1 resta fermo il trattamento più favorevole eventualmente previsto dai contratti collettivi o dalle specifiche normative di settore per le assenze per malattia dovute ad infortunio sul lavoro o a causa di servizio, oppure a ricovero ospedaliero o a day hospital, nonché per le assenze relative a patologie gravi che richiedano terapie salvavita.
È utile sapere, così è chiaramente scritto nella nota del Mef n. 27553/2009, che non ci saranno trattenute dal cedolino per i periodi di assenza dovute a convalescenza che seguono, senza soluzione di continuità, un ricovero o un intervento effettuato in regime di day-hospital, indipendentemente dalla loro durata per i quali è sufficiente una certificazione rilasciata anche dal medico curante.
Le trattenute giornaliere lorde per le assenze di malattia fino al decimo giorno per i docenti e il personale scolastico sono le seguenti:
Categoria | Parte Accessoria della retribuzione | Decurtazione retributiva lorda al giorno |
Doc. da 0 a 14 anni | RPD € 174,50 | (174,50/30) = € 5,82 |
Doc. da 15 a 27 anni | RPD € 214,80 | (214,80/30) = € 7,16 |
Doc. da 28 anni in poi | RPD € 273,20 | (273,50/30) = € 9,12 |
Ata AREA B/C | C.I.A. € 73,70 | (73,70/30) = € 2,46 |
Ata AREA A/As | C.I.A. € 66,90 | (66,90/30) = € 2,23 |
Il comma 2 del suddetto art.71 prevede che nell’ipotesi di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni, e, in ogni caso, dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare l’assenza viene giustificata esclusivamente mediante presentazione di certificazione medica rilasciata da struttura sanitaria pubblica, ovvero anche dal medico curante che fa parte del Servizio Sanitario Nazionale, ma non da medici specialisti privati.
Bisogna ricordare che esistono solo due casi in cui la certificazione medica deve essere obbligatoriamente rilasciata da una struttura sanitaria pubblica, nel caso di assenza per malattia protratta per un periodo superiore a dieci giorni; dopo il secondo evento di malattia nell’anno solare, indipendentemente dalla durata dello stesso, successivo ad un precedente episodio morboso.
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