Nelle ipotesi in cui il dipendente, nel corso del mese, fruisca di altri permessi quali ad esempio permesso sindacale, maternità, malattia ecc., non è possibile ritenere giustificato un riproporzionamento del diritto ai permessi ex L. n. 104, in quanto trattasi comunque di assenze “giustificate”, riconosciute per legge come diritti spettanti al lavoratore.
Lo ha fatto sapere il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la risposta all’interpello n. 24 del 1° agosto 2012.
In particolare, il Ministero ha chiarito che, trattandosi di istituti aventi funzione, natura e caratteri diversi, e considerato che l’intento della legge 104 è quello di garantire alla persona con disabilità grave una assistenza morale e materiale adeguata, non è corretto procedere al riproporzionamento dei permessi a causa della fruizione, nello stesso mese, di altre tipologie di permessi o congedi a lui spettanti, che l’abbiano fatto assentare dal lavoro nell’arco del mese di riferimento.
Viceversa, nella diversa ipotesi in cui il dipendente presenti istanza ex L. n. 104/1992 per la prima volta nel corso del mese (ad esempio nel giorno 19), è possibile operare un riproporzionamento del numero dei giorni mensili di permesso spettanti, in base ai criteri indicati dall’Inps, vale a dire la concessione di un giorno di permesso ogni dieci giorni di assistenza continuativa e, per periodi inferiori a dieci giorni, non si ha diritto a nessuna giornata.