Cosa fare in caso di malattia o assenza da lavoro. Lo spiega, con una ricca guida pubblicato sul proprio sito, l’Inps.
L’ente pubblico ha realizzato un documento con le indicazioni per il certificato medico e le visite fiscali.
La visita fiscale può essere richiesta dal datore di lavoro per i dipendenti assenti per malattia ma può capitare che sia l’INPS ad avviare controlli d’ufficio, nel rispetto delle fasce di reperibilità.
Non solo: la guida risponde alle domande più frequenti in merito alle regole previste in caso di malattia per i lavoratori dipendenti sia statali che del settore privato.
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Con decreto n.206 del 17 ottobre 2017, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n.302 del 29 dicembre 2017, entra in vigore, dal 13 gennaio 2018, il nuovo regolamento sulle visite fiscali, e sulle modalità di accertamento delle assenze dal servizio.
I dipendenti pubblici sono tutti coloro che lavorano nella Pubblica Amministrazione, ad esempio:
All’articolo 1 viene stabilito che la visita fiscale può essere richiesta, dal datore di lavoro pubblico, fin dal primo giorno di assenza dal servizio per malattia del dipendente pubblico mediante utilizzo del canale telematico messo a disposizione dall’INPS. All’articolo 2, invece, viene scritto che le visite fiscali possono essere effettuate con cadenza sistematica e ripetitiva, anche in prossimità delle giornate festive e di riposo settimanale. La richiesta di visita fiscale è da intendersi obbligatoria. All’articolo 3, invece, si parla di fasce orarie di reperibilità: dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 18. L’obbligo di reperibilità sussiste anche nei giorni non lavorativi e festivi. Nell’articolo 4, invece, spazio alle esclusioni dall’obbligo di reperibilità. Con l’articolo 5, il medico è tenuto a redigere, nelle modalità telematiche indicate dall’INPS, il verbale contenente la valutazione medico legale relativa alla capacità o incapacità al lavoro riscontrata. L’articolo 6, invece, parla di variazione dell’indirizzo di reperibilità: deve essere comunicato dal dipendente all’amministrazione presso cui presta servizio. L’articolo 7 si parla della mancata effettuazione della visita per assenza del lavoratore all’indirizzo indicato: il medico fiscale rilascia apposito invito a visita ambulatoriale per il primo giorno utile presso l’Ufficio medico legale dell’INPS competente per territorio. Nell’articolo 8, invece, si afferma che, qualora il dipendente non accetti l’esito della visita fiscale, il medico è tenuto ad informarlo del fatto che deve eccepire il dissenso seduta stante e questo deve essere sottoscritto dal dipendente. L’ultimo articolo, il numero 9, infine, parla di rientro anticipato al lavoro: il dipendente deve richiedere un certificato sostitutivo che viene rilasciato dallo stesso medico che ha redatto la certificazione di malattia ancora in corso di prognosi o da altro medico in sostituzione.
Per visita fiscale si intende l’accertamento sanitario, cioè una visita medica, che viene effettuata da parte di un medico dell’Inps nei confronti del lavoratore, quando è assente per malattia.
Il lavoratore è tenuto a rendersi reperibile, per la visita fiscale, in determinati orari; in particolare, le fasce di reperibilità per la visita fiscale sono le seguenti: dipendenti statali e degli enti locali devono essere reperibili per l’intera settimana, festivi compresi, nelle fasce orarie dalle 9 alle 13, e dalle 15 alle 18.
Anche i lavoratori del settore privato devono essere reperibili tutta la settimana, compresi sabati e domeniche, ma le fasce orarie sono differenti e vanno dalle 10 alle 12 e dalle 17 alle 19.
Durante le fasce di reperibilità, sin dal primo giorno in cui si ammala, il lavoratore in malattia deve restare a disposizione del medico fiscale. Al verificarsi della malattia, il dipendente è tenuto a comunicare la malattia al datore di lavoro e a recarsi dal proprio medico curante perché rediga ed invii all’Inps in tempo reale il certificato telematico.
Se il lavoratore si reca dal medico il giorno successivo alla malattia e la visita è ambulatoriale, perde il primo giorno di malattia; lo stesso accade nel caso in cui la visita non sia ambulatoriale, ma il lavoratore si presenti alla visita medica con oltre un giorno di ritardo dal verificarsi della patologia. Dunque il dipendente in malattia dovrà dimostrare che queste prestazioni non potevano essere effettuate in un momento diverso, in modo da poter essere presente nel proprio domicilio di malattia durante le fasce orarie di reperibilità.
Chi non si presenta alla visita fiscale perde il 100% della retribuzione per i primi 10 giorni (a meno che entro 10 giorni non si presenti alla visita ambulatoriale, nel qual caso, a partire dal giorno della visita, la retribuzione viene ripristinata, ovviamente se viene effettivamente riscontrata la malattia); il 50% della retribuzione, per i giorni successivi al decimo; tutta la retribuzione, se non si presenta nemmeno al terzo controllo con licenziamento con o senza preavviso.
Il medico, subito dopo l’effettuazione della visita ed utilizzando una specifica modalità telematica approntata dall’Inps, redige il relativo verbale, che viene messo a disposizione del dipendente tramite un apposito servizio telematico; reso disponibile al datore di lavoro tramite un ambito dedicato del portale dell’Istituto previdenziale.
L’esito della visita, però, viene comunicato dal medico al dipendente seduta stante. E se quest’ultimo non concordi con la decisione assunta in merito dal medico, può contestarlo. Il medico, da parte sua, preso atto del dissenso espresso, invita il dipendente ad una successiva visita ambulatoriale, nel primo giorno utile.
Il dipendente è esonerato dalla visita fiscale solo in alcune ipotesi, come una malattia nelle quali è a rischio la vita del lavoratore, un infortunio sul lavoro, patologie per causa di servizio, una gravidanza a rischio, patologie collegate all’invalidità riconosciuta, se almeno pari al 67%, il ricovero ospedaliero o presso altra struttura sanitaria.
Se il medico curante riscontra una delle cause di esonero elencate, o se decida, in base ad altre serie motivazioni, di escludere il lavoratore dalla visita, deve contrassegnare il certificato telematico col codice E.
Se il dipendente malato, durante le fasce di reperibilità, deve assentarsi, è giustificato solo se l’assenza è dovuta a cause di forza maggiore o per sottrarre sé o un familiare da un pericolo grave, se l’interessato deve sottoporsi a visite mediche specialistiche o generiche, analisi, cure o terapie.
Non sono considerati casi giustificati di assenza al controllo del medico fiscale ipotesi quali malfunzionamento del campanello, breve assenza per compiere delle commissioni, o non essersi potuti alzare dal letto, in quanto vale il principio per cui il lavoratore è tenuto a mettere in atto ogni accorgimento possibile per consentire l’accesso al personale sanitario.
Cosa succede se il medico curante sbaglia a indicare l’indirizzo per la reperibilità del lavoratore? Il lavoratore è giustificabile se viene disposta la visita medica di controllo domiciliare all’indirizzo errato?
Precisando che il lavoratore ha l’obbligo di assicurarsi che l’indirizzo riportato per la reperibilità sia corretto e completo di frazione, contrada e di ogni altro dettaglio utile per consentire l’eventuale visita medica di controllo, se la visita non può concludersi per indicazione errata o incompleta del domicilio, il lavoratore non è normalmente ritenuto giustificabile, verrà sanzionato secondo graduale aggravamento della sanzione fino alla perdita totale dell’indennità di malattia.
È quindi opportuno che il lavoratore, in quanto responsabile dei dati anagrafici riportati nel certificato, ne controlli con la massima attenzione la correttezza al momento della redazione.
Inoltre, per il lavoratore è possibile fare richiesta al medico curante di copia del certificato e dell’attestato di malattia (o in copia cartacea o via mail). Il lavoratore può comunque visualizzare il proprio certificato e/o attestato di malattia attraverso i servizi messi a disposizione dall’INPS sul proprio sito.
In caso di errori o inesattezze, il certificato può essere annullato dal medico estensore entro 24 ore dal suo rilascio.
Dal 1° settembre 2017 è entrato in vigore il Polo unico per le Visite Mediche di Controllo (VMC) che attribuisce all’INPS la competenza esclusiva ad effettuare visite fiscali sia su richiesta dei datori di lavoro (pubblici e privati), sia d’ufficio (messaggio 9 agosto 2017, n. 3265).
Il decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 dispone l’armonizzazione della disciplina dei settori pubblico e privato per quanto concerne le fasce orarie di reperibilità entro le quali possono essere effettuate le visite di controllo e la definizione delle modalità per lo svolgimento degli accertamenti medico legali.
A copertura dei costi relativi all’attività del Polo Unico (per le visite datoriali e per quelle d’ufficio), l’articolo 22 del D.lgs. n. 75/2017 ha assegnato all’Inps l’importo di 35 milioni di euro per l’anno 2018 e 50 milioni di euro in ragione d’anno a decorrere dal 2019
Nel rispetto della normativa sulla privacy e il trattamento di dati sensibili, le informazioni e i giudizi medico legali – anche qualora conseguenti a visite disposte su iniziativa dell’Istituto – saranno messi a disposizione del datore di lavoro pubblico, comprese le assenze al domicilio, la mancata presentazione a visita ambulatoriale nonché il giudizio medico sulle giustificazioni di assenza per motivazioni medico-sanitarie.
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