I casi di Covid-19 sono a migliaia ogni settimana, circa 8660 sono stati i casi nell’ultima settimana dal 17 al 23 ottobre 2024, in particolare nelle Regioni del nord, come Lombardia, Piemonte, Veneto, Emilia Romagna e Toscana, dove le temperature atmosferiche stanno calando vistosamente. I docenti e il personale Ata che si dovessero ammalare di Covid-19 in quanto positivi alla prova del tampone, possono richiedere l’assenza di malattia equiparata al ricovero ospedaliero per il computo e la mancata trattenuta dovuta nella malattia ordinaria.
Per specificare la normativa di riferimento per le assenze di malattia dovute alla positività del Covid-19, bisogna dire che ai sensi dell’articolo 87, comma 1, del DL n. 18/2020, convertito in legge n. 27/2020, tutt’ora vigente nonostante la cessazione dello stato di emergenza (decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022), la malattia dei docenti e ata a tempo indeterminato e determinato, anche quella dei docenti supplenti nominati dal dirigente scolastico per periodi brevi e saltuari, riferita alla positività COVID-19, è un’assenza giustificata senza alcun comporto e senza nessuna trattenuta dal cedolino. Ricordiamo che l’art.87, comma 1 del decreto legge n.18/2020 non è stato abrogato o modificato da altra disposizione di legge e che tale norma legislativa prevede espressamente che il periodo trascorso in malattia, dovuta al Covid 19, è equiparato al periodo di ricovero ospedaliero.
Il Dipartimento della Funzione Pubblica ha chiarito che la disposizione di cui all’art. 87, comma 1, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, è ancora pienamente vigente “in quanto non abrogata o modificata dal decreto legge n. 24 del 24 marzo 2022, né da altre fonti normative successive”.
“Pertanto, per i dipendenti delle pubbliche amministrazioni, in caso di accertata positività al Covid-19, l’assenza per malattia è equiparata, sotto il profilo della retribuzione, al ricovero ospedaliero come disciplinato nei relativi CCNL di Comparto o e non è ricompresa nel computo del periodo di comporto”.
Nonostante l’assenza per malattia dovuta al Covid-19 è equiparata al ricovero ospedaliero, tale equiparazione è solo dal punto di vista del computo e dell’intera retribuzione, mentre non è equiparata al ricovero ospedaliero per quanto riguarda la visita fiscale. Per cui il docente che si assenta da scuola perché ha contratto il Covid, deve rispettare le fasce di riperibilità delle visite fiscali.
A tal proposito ricordiamo che le fasce previste per le visite fiscali sono le seguenti: la mattina dalle 10:00 alle 12:00 e il pomeriggio dalle 17:00 alle 19:00.
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