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Se manca intento persecutorio non c’è mobbing del dirigente scolastico. La sentenza della Cassazione

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Sentenza della Corte di Cassazione n. 27110 del 15 novembre scorsoin merito alla richiesta di risarcimento dei danni da mobbing contro il dirigente scolastico da parte di un docente, sofferente di una sindrome ansioso-depressiva.

Altri due gradi di giudizio veniva rigettava la domanda non ritenendo provati diversi degli episodi denunciati e ritenendo che nel caso di specie non fosse stata dimostrata l’esistenza di un sistema vessatorio ai danni dell’insegnante, caratterizzato sotto il profilo psicologico dall’intenzionalità di nuocerle o di emarginarla.

La Cassazione ha confermato il non procedimento contro il dirigente scolastico.

Sindrome Ansioso Depressiva Del Docente

Mobbing scolastico

Il mobbing scolastico è inteso come insieme di atti persecutori volti a denigrare, emarginare o umiliare pubblicamente uno dei membri del gruppo-classe o comunque un esponente dell’insieme di cui fanno parte anche i mobbizzatori.

Lo scopo di questi atti è, infatti, quello di indurre il soggetto ad allontanarsi dal gruppo, dovendosi sentire inadeguato all’ambiente.

Le condotte riferite al mobbing si sostanziano in varie tipologie:

  • ostacoli alla comunicazione sia quella attiva che passiva;
  • ostacoli ai contatti sociali: la vittima viene isolata;
  • attacchi alla reputazione: la vittima viene fatta oggetto di pettegolezzi e calunnie
  • progressiva inattività coatta (svuotamento delle mansioni)
  • somministrazione di sanzioni ingiustificate
  • minacce e molestie sessuali
  • somministrazioni di incarichi gravosi, pericolosi, insopportabili