A Bologna il Coordinamento Precari/ie Scuola Bologna e Modena ha denunciato davanti l’Inps la grave condizione in cui si trovano molti precari della scuola che si sono visti/e respingere la Naspi, a causa della mancanza di contributi di tutto l’anno o di molti mesi.
Infatti, il coordinamento denuncia che all’INPS non risultano i contributi che il Ministero delle Finanze avrebbe dovuto pagare per i mesi di lavoro dei precari e delle precarie. Per i più fortunati, i contributi si fermano al 31 gennaio.
L’istituto previdenziale ha respinto anche la documentazione cartacea presentata dai docenti, tra cui i cedolini, dove figurano chiaramente i contributi ai fini previdenziali.
“Come Coordinamento Precari/ie della Scuola di Bologna e Modena, si legge sul comunicato, riteniamo molto grave che sia proprio lo Stato ad essere inadempiente nei confronti dei suoi dipendenti e a non garantire la piena attuazione dei loro diritti. Ci domandiamo se la “sparizione” dei contributi riguardi anche i dipendenti pubblici di altri settori e quelli con contratti a tempo indeterminato.
Nel frattempo è stato chiesto un incontro al Direttore dell’Ufficio Scolastico Regionale e si chiede una soluzione all’INPS per risolvere il problema.
Intanto, possiamo ricordare che il personale della scuola può fare domanda dal 1° luglio per l’indennitàdi disoccupazione NASpl.
Per richiedere l’indennità, è necessario:
Per quanto riguarda i requisiti, la NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che presentino congiuntamente i seguenti requisiti:
– siano in stato di disoccupazione;
– possano far valere, nei quattro anni precedenti l’inizio del periodo di disoccupazione, almeno tredici settimane di contribuzione contro la disoccupazione;
– possano far valere trenta giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei dodici mesi che precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.
L’indennità NASpI è corrisposta mensilmente e per fruire dell’indennità i lavoratori aventi diritto devono, a pena di decadenza, presentare apposita domanda all’INPS, esclusivamente in via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro.
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