La mancanza di insegnanti di sostegno è molto frequente, purtroppo, da molti anni. In tal senso è emblematica la vicenda di sei alunni della scuola materna dell’Isc di Ripatransone e Cupra (Ascoli Piceno), che nonostante abbiano vinto il ricorso del Tar Marche, sono rimasti ancora senza insegnante di sostegno. Il problema? Mancano i fondi.
La vicenda
La vicenda, riportata sul sito locale Riviera Oggi, non è purtroppo isolata, ma in questo caso ad avvalorare il senso di ingiustizia, oltre che di emergenza, c’è anche la sentenza del Tar Marche, che ha riconosciuto il diritto per sei bambini “all’assegnazione di un insegnante specializzato per il sostegno, con rapporto di 1 a 1 per ciascun alunno, per l’intero orario scolastico settimanale o, in subordine, almeno per le ore rispettivamente indicate dai “Gruppi H” e dalle diagnosi funzionali”.
La sentenza è stata emessa lo scorso 7 dicembre, ma ancora l’Ufficio Scolastico Regionale non ha assegnato alcun docente. “Eppure un bambino con capacità cognitive diverse deve avere le medesime opportunità di sviluppo e studio di un bambino normodotato e ciò sulla base delle disposizioni costituzionali e di quelle della legge 104 del 1992″ fa notare l’avvocato Emanuela Fioretti.
Come si fa a sopperire all’assenza di insegnanti specializzati sul sostegno?
L’istituto in questione, pertanto, per sopperire alla continua assenza del docente di sostegno, ha predisposto un “servizio di gruppo”: invece di avere un unico insegnante per l’intero ammontare di ore previsto, due o tre bambini condividono lo stesso insegnante di sostegno. Facile no? Allo stesso prezzo, segui più bambini alla volta.
Peraltro, si tratta di invalidità diverse: autismo, lissencefalia, patologie del sistema cognitivo o motorio. “alcuni non riescono a stare seduti e devono avere sostegno personale costante” aggiunge l’avvocato Fioretti.
Le sentenze: le ore di sostegno non possono essere ridotte a causa di tagli alla spesa pubblica
I giudici del Tar, motivano la loro scelta sottolineando che le ore di sostegno da assegnare a ciascun alunno disabile sono quelle indicate nel PEI, anche provvedendo in deroga, ove occorra. Inoltre, in mancanza del PEI, si deve far riferimento, per l’assegnazione delle ore di sostegno necessarie, alle indicazioni del “Gruppo di lavoro H”.
Anche il Consiglio di Stato, con la sentenza n°2023/17, si è espresso recentemente sul tema delle assegnazioni delle ore di sostegno, confermando una sentenza del TAR Toscana con la quale veniva annullato il provvedimento del Miur, che aveva assegnato un numero di ore di sostegno inferiore a quelle proposte dal GLHO nel PEI. L’importanza del provvedimento, risiede nel fatto che il diritto allo studio degli alunni con disabilità, quindi il numero di ore di sostegno per quel che ci riguarda, non può essere ridotto o annullato per motivi di tagli alla spesa pubblica. Tesi in realtà ripresa già dalla Corte Costituzionale, in due distinte sentenze, la n° 80/10 e la n° 275/16, che dichiaravano l’illegittimità della riduzione delle ore di sostegno a causa di problemi di bilancio.
Alla fine rimane questo quadro però, al momento: non ci sono i soldi per aumentare il sostegno e i bambini non sono seguiti correttamente. Bambini con delle esigenze speciali, tutte diverse fra loro, che devono ricorrere alla giustizia per ottenere quello che dovrebbe essere di diritto. E anche quando la giustizia ordina di sanare la situazione, ancora, tutto resta fermo.