L’inadempienza dei numerosi dirigenti della provincia di Ragusa che volutamente si sottraggono nel volere attuare l’insegnamento all’alternativo alla religione cattolica è diventa insostenibile.
premesso
– che l’Accordo addizionale tra la Repubblica Italiana e la Santa Sede, sottoscritto il 18 febbraio 1984 e ratificato con la Legge 25 marzo 1985 n. 121, consente agli studenti e/o ai loro genitori di esercitare, all’atto della prima iscrizione, di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica;
– che tale scelta ha effetto per l’intero anno scolastico di prima iscrizione e si considera automaticamente confermata per tutti gli anni scolastici successivi per i quali è prevista l’iscrizione d’ufficio. È fatto salvo il diritto di modificare tale scelta iniziale per l’anno scolastico successivo tramite un’espressa dichiarazione dei genitori, che deve pervenire alla scuola entro il termine delle iscrizioni;
– che nei confronti degli alunni/studenti che non si avvalgono dell’insegnamento della religione cattolica, devono essere posti in essere tutti gli adempimenti necessari per garantire il diritto di frequentare attività alternative (C.M. n. 63 del 13 luglio 2011 e C.M. n. 316 del 28 ottobre 1987;
– rilevato che l’attività alternativa deve essere valutata (DPR 122/2009 art 2/5) così come avviene per l’IRC: per entrambi su scheda redatta a parte e con giudizi.
– che l’art. 9, commi 2 e 3, della legge n. 121 del 1985, dispone che, nel rispetto della libertà di coscienza e della responsabilità educativa dei genitori, il diritto di scegliere se avvalersi o non avvalersi dell’insegnamento della religione cattolica (IRC) è garantito a ciascuno e che tale scelta non può dare luogo ad alcuna forma di discriminazione;
– che tale garanzia è ribadita, negli identici termini, dall’art. 310 del D.L.vo 16 aprile 1994, n. 297, recante Testo unico disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado;
– che è fatto obbligo per le istituzioni scolastiche predisporre le attività didattiche per gli alunni non avvalentesi dell’IRC, ai sensi della normativa vigente (Legge 121 del 25/3/1985 art. 9 punto 2, C.M. 316 del 28/10/1987), e in forza di alcune sentenze (TAR del Lazio sentenza 15 novembre 2010, n. 33433, Consiglio di Stato sentenza n. 2749 del 16 marzo 2010) che vincolano le scuole a deliberare queste attività didattiche;
– che il personale docente a cui affidare lo svolgimento di tali attività deve essere individuato prioritariamente tra il personale in servizio con orario inferiore all’orario cattedra con ore a completamento; successivamente si ricorre al personale inserito nelle graduatorie di circolo ed istituto (già ampiamente penalizzato dalla notevole contrazione degli ultimi anni degli incarichi annuali da Graduatoria Permanente);
– che le risorse economiche per il pagamento delle competenze dei docenti impegnati nelle attività sopraindicate, individuati dalle graduatorie di circolo e d’ istituto, non sono a carico del fondo per le supplenze brevi e saltuarie, ma sono inviate dal MEF, tramite le proprie direzioni provinciali, sui capitoli di spesa:
2711 scuola dell’infanzia;
2709 scuola primaria;
2710 scuola secondaria di 1° grado;
2703 scuola secondaria di 2° grado;
– che la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4961 del 28.03.2012 riconosce il periodo di servizio pre-ruolo, ai fini della ricostruzione della carriera, prestato in qualità di insegnante delle attività alternative alla religione cattolica;
ci appelliamo all’Usr della Sicilia affinché nel più breve tempo possibile emani una circolare applicativa in proposito che obblighi i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado ad avviare correttamente tale insegnamento.
Insegnanti precari scuola primaria Ragusa
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