Il Tribunale del lavoro di Roma, conferma l’inefficacia della cancellazione dalle graduatorie ad esaurimento di un docente che era stato depennato per non aver prodotto domanda d’aggiornamento per il triennio 2014-2017.
È illegittimo cancellare dalle graduatorie ad esaurimento un docente che, per vari motivi, non ha prodotto domanda di aggiornamento ON-LINE per il triennio 2014-2017. A stabilirlo, con provvedimento depositato il 17 Agosto 2015, è stato il Tribunale del lavoro di Roma, che ha quindi dichiarato inefficace la decisione dell’Ambito territoriale locale di depennare, nella fattispecie un docente, per la mancata presentazione on-line della richiesta di aggiornamento di posizione nella graduatoria provinciale.
L’insegnante, difeso dagli avvocati Pietro Raimondo e Daniela Berardelli rispettivamente del foro di Catanzaro e Cosenza , in occasione della procedura di aggiornamento delle GaE disposta con DM 235/2014, aveva infatti dimenticato di presentare la domanda on-line di aggiornamento. Proprio in considerazione dell’espressa previsione contenuta nel decreto, l’Amministrazione scolastica locale aveva proceduto al suo depennamento definitivo dalle graduatorie.
Con tale provvedimento spiegano i legali Raimondo e Berardelli viene ripristinato il diritto sacrosanto di un docente che per effetto della riforma scolastica in atto avrebbe dovuto dire addio ad un posto di lavoro meritato a seguito del superamento di un concorso , nonostante i tantissimi anni di precariato a cui si era visto costretto a causa di governi in realtà poco attenti alle vere esigenze dei docenti della scuola e quindi della formazione dei nostri figli”.