In base alla sentenza n. 41/2011 della Consulta, i giudici di Palazzo Spada (con sentenza n. 2119/2011) riconoscono il diritto al trasferimento da una provincia all’altra ma non il diritto al trasferimento del punteggio, essendo volontà e facoltà del legislatore quella di non “sovvertire le graduatorie di merito, all’evidente scopo di non pregiudicare la riforma con uno sconvolgimento eccessivo di posizioni” e di cristallizzare “le scelte di collocazione professionale dei docenti prendendone atto al fine della individuazione del posto spettante nella graduatoria ad esaurimento”. Ciò comporterebbe il mancato trasferimento dei 24 punti per coloro che passano da una graduatoria all’altra.
Mancato riconoscimento dello spostamento dei 24 punti Ssis
L’Anief sostiene invece che questi giudizi potrebbero dare adito a un ricorso per revocazione in quanto la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa (art. 395, c. 4, C.P.C., art. 106, C.P.A.), ovvero sul fatto che le graduatorie permanenti siano divenute delle graduatorie di merito nella loro trasformazione ad esaurimento, visto che lo stesso legislatore ne ha previsto l’aggiornamento biennale dei punteggi attraverso il relativo decreto ministeriale e quindi lo stesso sconvolgimento delle posizioni che si vorrebbero cristallizzate. Mentre è ovvio che la portata della decisione pregiudica i diritti o gli interessi legittimi dei docenti che hanno visto riconosciuto lo spostamento del punteggio dal 2007 ad oggi (art. 108, C.P.A.).
L’ufficio legale dell’Anief intende avviare un nuovo ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo per chiedere il risarcimento danni a seguito della denuncia della violazione dell’art. 6 della convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.