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Mancato superamento del periodo di prova, quali conseguenze?

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Il mancato superamento del periodo di prova non preclude l’instaurazione di un nuovo rapporto di lavoro.

Questo è l’importante principio di diritto enunciato dalla sezione lavoro della Corte di Cassazione con un recente sentenza del 26 luglio scorso.

Il fatto

Un docente che non aveva superato il periodo di prova, era stato successivamente individuato ai fini dell’immissione in ruolo da altra procedura, tuttavia l’Amministrazione scolastica riteneva che non si potesse instaurare il nuovo rapporto di lavoro a causa del mancato superamento del periodo di prova, assimilato alla decadenza da un impiego statale.

Accogliendo il ricorso proposto nell’interesse del docente dagli avvocati Alessandro Pace, Nicola Zampieri e Maria Giulia Bettati, la Corte di Cassazione ha però chiarito quali fattispecie possano precludere la instaurazione del rapporto di lavoro pubblico, escludendo da queste il caso del mancato superamento del periodo di prova.

Il quadro normativo

Il dPR n. 487 del 1994, recante il Regolamento sui concorsi pubblici, prevede che “Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall’elettorato politico attivo, nonché coloro che siano stati destituiti o dispensati dall’impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale”.

Secondo l’Amministrazione scolastica, e la tesi era stata condivisa dalla Corte di Appello di Bologna, a siffatte ipotesi era del tutto assimilabile il caso della risoluzione del contratto di lavoro a tempo indeterminato del docente, nel caso di mancato superamento del periodo prova.

Il principio di diritto enunciato dalla Cassazione

Superando la tesi del Ministero dell’Istruzione e degli stessi giudici di appello bolognesi, la Corte di Cassazione hanno tuttavia rilevato che la risoluzione per mancato superamento del patto di prova non è equiparabile all’istituto della dispensa dal servizio per insufficiente rendimento, in quanto sarebbero istituti autonomi e con funzioni differenti, riferiti a due diversi momenti del rapporto lavorativo.

Invero, ha precisato la Corte di legittimità, tutte le assunzioni alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche sono assoggettate all’esito positivo di un periodo di prova, e ciò avviene ex lege e non per effetto di patto inserito nel contratto di lavoro.

Il periodo di prova è quindi diretto ad attuare un esperimento mediante il quale sia il datore di lavoro che il lavoratore possono verificare la reciproca convenienza del contratto, accertando il primo le capacità del lavoratore e quest’ultimo, a sua volta, valutando l’entità della prestazione richiestagli e le condizioni di svolgimento del rapporto, e il mancato superamento dello stesso esaurisce i suoi effetti nel recesso del datore di lavoro dal rapporto contrattuale cui accede.

Pertanto, secondo la Corte di Cassazione, deve ritenersi errato fare ricadere sul nuovo rapporto di lavoro gli effetti risolutori del mancato superamento del periodo di prova, che già si erano consumati con riguardo al precedente rapporto di lavoro cui si riferiva detto periodo di prova.