Mandato elettivo: la domanda per la contribuzione figurativa entro il 30 settembre
L’Inpdap ha pubblicato la nota operativa n. 19 del 25/07/2011 con la quale richiama l’attenzione sui principali adempimenti da assolvere e sulla documentazione da produrre per la richiesta della contribuzione figurativa per mandato elettivo di cui al D.Lgs 16 settembre 1996, n, 564, come modificato e integrato dal D.Lgs 29 giugno 1998, n. 278 e dall’art. 38 della L. 23 dicembre 1999, n. 488.
La nota è indirizzata ai Consigli regionali delle Regioni Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Piemonte, Puglia, Toscana, Umbria e Veneto e interessa quei lavoratori pubblici dipendenti iscritti all’Inpdap che sono stati eletti nei suddetti Consigli regionali. Costoro hanno il diritto di richiedere il riconoscimento della contribuzione figurativa per la copertura, ai fini pensionistici, dell’intero periodo di aspettativa lavorativa per l’espletamento del mandato elettorale.
Il riconoscimento del diritto è subordinato alla presentazione di un’apposita istanza (a tal fine è disponibile sul sito dell’Inpdap il modello) da parte del Consigliere, lavoratore dipendente collocato in aspettativa, da inoltrare all’Inpdap, Direzione Centrale Entrate e Posizione Assicurativa, Ufficio I, entro il 30 settembre prossimo (per aspettativa iniziata lo scorso anno), pena la decadenza dal diritto medesimo. L’istanza si intende tacitamente rinnovata per ciascun anno di durata del mandato elettivo, salvo diversa manifestazione di volontà espressa in senso contrario.
In caso di presentazione tardiva della documentazione, il diritto di accredito avrà valore solo per gli anni successivi, escludendo pertanto l’anno nel quale si è verificata l’omissione.
Successivamente alla domanda, gli interessati sono tenuti alla corresponsione, tramite gli Organi elettivi, dell’equivalente dei contributi pensionistici relativi alla quota a carico del lavoratore, da calcolare sull’imponibile contributivo valevole ai fini pensionistici, determinata sulla retribuzione virtuale che il dipendente avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio. In questo caso, il termine ultimo per il versamento è il 31 ottobre, termine valido per ogni anno successivo al corrente..
In aggiunta a quanto sopra, l’Inpdap ricorda che dal 1° gennaio 2000 i lavoratori dipendenti eletti membri del Parlamento nazionale, europeo o di assemblea regionale, chiamati a ricoprire funzioni pubbliche, e che in ragione dell’elezione o della nomina hanno maturato il diritto ad un vitalizio o ad un incremento della pensione loro spettante, sono tenuti a corrispondere anche l’equivalente dei contributi pensionistici per la quota a carico del lavoratore, relativamente al periodo di aspettativa non retribuita loro concessa. Il versamento deve essere effettuato con modello F24, indicando il codice fiscale dell’interessato e il codice identificativo della causale corrispondete alla cassa pensionistica cui risulta iscritto. E sempre con F24 deve essere effettuato il versamento dello 0,35% dovuto all’Inpdap per l’iscrizione alla Gestione Unitaria delle Prestazioni creditizie e sociali.