L’obbligo di indossare la mascherina a scuola vale anche per gli alunni di meno di 12 anni, quindi fino della primaria e fino alla prima media: lo ha stabilito il Consiglio di Stato, che ha respinto l’istanza cautelare di un gruppo di genitori che sosteneva l’inutilità del dispositivo di protezione perché i figli non avevano nessun problema di salute e non soffrivano di problemi respiratori.
Con un decreto monocratico, il presidente delle Terza Sezione Franco Frattini ha detto che pur “nel contrasto tra valutazioni scientifiche, tutte certamente meritevoli di attenzione, l’obbligo contestato non si caratterizza per la ‘manifesta irragionevolezza'”, tanto da consentire al giudice di intervenire su decisioni di cui “il Governo si assume per intero tutta la responsabilità”.
I genitori contestavano l’obbligo generalizzato della mascherina per i loro figli, scolari di età inferiore a 12 anni.
Il giudice di Palazzo Spada, prendendo atto della documentazione presentata dai genitori, evidenzia che esistono studi di segno opposto rispetto all’uso della mascherina per i bambini: “a fronte della documentazione scientifica depositata dagli appellanti”, esistono altre documentazioni scientifiche”, e in particolare gli studi alla base delle valutazioni del Cts e del governo che vanno “nel senso della tollerabilità fisica anche per i bambini da 6 a 12 anni dell’uso della mascherina, e ciò viene ritenuto sufficiente a disporne l’uso obbligatorio, tenuto conto delle sempre maggiori evidenze di contagi di minori anche molto giovani”.
Il provvedimento del giudice amministrativo fissa la discussione collegiale in camera di consiglio per il 22 aprile 2021. Nel frattempo, l’obbligo non manifestamente irragionevole va confermato.
Ben diverso era il caso della bambina di Bolzano esentata in via cautelare dallo stesso Consiglio di Stato un mese fa. Nella stessa giornata in cui veniva respinta l’istanza cautelare per motivazioni generali, poiché non era stato posto in rilievo alcun segno di affaticamento connesso all’uso della mascherina in classe, sempre il Consiglio di Stato ha nuovamente accolto l’istanza cautelare presentata dai genitori.
Nel decreto monocratico, il presidente della Terza Sezione, Franco Frattini, ha scritto che “la precauzione già valutata dal Consiglio di Stato circa la situazione individuale di salute della scolara appellante – non estensibile alla generalità dei minori secondo le non irragionevoli valutazioni del Cts pur contrastate da differenti valutazioni scientifiche – debba condurre, nelle more dello svolgimento della camera di consiglio innanzi” al Tar, “a confermare la sospensione temporanea dell’obbligo individuale di portare la mascherina”.
Sul provvedimento ha pesato la mancata predisposizione di accorgimenti di controllo dello stato di salute da parte della scuola frequentata dalla bambina.
Il giudice ha rilevato che “nelle more della acquisizione documentale opportunamente disposta dal Presidente del Tar del Lazio, e considerato che non sembra stata adottata dalle autorità scolastiche competenti alcuna misura volta a conciliare le esigenze della scolara appellante con quelle degli altri alunni, né sembra si sia provveduto quantomeno a dotare la classe di un semplice apparecchio saturimetro per verificare all’occorrenza eventuali condizioni di affaticamento respiratorio”, e ha sospeso “fino alla, camera di consiglio già fissata innanzi al Tar Lazio l’obbligo individuale della minore appellante di portare la mascherina in classe”.
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