Il Decreto Ministero Interno 26 agosto 1992 (in GU 16 settembre 1992, n. 218) riguardante le norme di prevenzione incendi per l’edilizia scolastica all’art 5.0.(Affollamento ) recita così: “il massimo affollamento ipotizzabile è fissato in: aule: 26 persone/aula.
Qualora le persone effettivamente presenti siano numericamente diverse dal valore desunto dal calcolo effettuato sulla base della densità di affollamento, l’indicazione del numero di persone deve risultare da apposita dichiarazione rilasciata sotto la responsabilità del titolare dell’attività; aree destinate a servizi: persone effettivamente presenti + 20%; refettori e palestre: densità di affollamento pari a 0,4 persone/m. Si deve tenere presente però che l’art. 5 dell’allegato 1 al D.M. 26 agosto 1992 non individua il numero massimo di alunni per classe (aspetto che non rientra neanche nelle competenze del Ministero dell’Interno), ma si limita ad individuare il parametro 26 persone/aula per determinare il “massimo affollamento” ipotizzabile sui piani e complessivamente nell’edificio scolastico al fine della conformazione, in caso di emergenza, delle vie d’esodo per la messa in sicurezza del personale. Ne discende che, i dirigenti scolastici, nel collocare le classi all’interno dell’edificio, dovranno tener conto dell’affollamento complessivo che si determina in ogni piano, con riferimento al massimo affollamento ipotizzabile (26 persone per aula), con la conseguenza che, qualora le persone presenti siano superiori alle 26 unità, il Dirigente scolastico avrà cura di collocare sullo stesso piano classi meno numerose in modo da assicurare la media id 26 persone per classe.”