Per dispositivo di protezione individuale, di seguito denominato “DPI”, qualsiasi si intende attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.
Non costituiscono DPI:
gli indumenti di lavoro ordinari e le uniformi non specificamente destinati a proteggere la sicurezza e la salute del lavoratore;
le attrezzature dei servizi di soccorso e di salvataggio;
le attrezzature di protezione individuale proprie dei mezzi di trasporto;
i materiali sportivi quando utilizzati a fini specificamente sportivi e non per attività lavorative;
gli apparecchi portatili per individuare e segnalare rischi e fattori nocivi.