Le neo mamme che non usufruiscono del congedo parentale (ex astensione facolativa) potranno continuare anche nel 2018 a presentare domanda per il voucher che è stato rinominato “Contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting” ed erogato dall’Inps secondo le modalità previste per il “Libretto Famiglia”.
Possono accedere al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici dipendenti di amministrazioni pubbliche o di privati datori di lavoro;
- le lavoratrici iscritte alla Gestione separata, comprese le libere professioniste, che non risultino iscritte ad altra forma previdenziale obbligatoria e non siano pensionate, che si trovino, al momento della presentazione della domanda, ancora all’interno degli 11 mesi successivi alla conclusione del teorico periodo di indennità di maternità e non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale;
- le lavoratrici autonome o imprenditrici, che abbiano concluso il teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità e per le quali non sia decorso 1 anno dalla nascita o dall’ingresso in famiglia (nei casi di adozione e affidamento) del minore e che non abbiano fruito ancora di tutto il periodo di congedo parentale.
Le lavoratrici madri possono accedere al beneficio anche per più figli, presentando una domanda per ogni figlio e purché ricorrano, per ciascuno di essi, i requisiti sopra richiamati.
Non sono invece ammesse al beneficio le seguenti categorie di lavoratrici:
- le lavoratrici che non hanno diritto al congedo parentale;
- le lavoratrici in fase di gestazione;
- le lavoratrici che siano ancora in congedo di maternità (o nel teorico periodo di fruizione dell’indennità di maternità in caso di lavoratrici autonome o imprenditrici e di lavoratrici iscritte alla Gestione separata);
- le lavoratrici esentate totalmente dal pagamento della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati convenzionati;
- le lavoratrici che usufruiscono dei benefici di cui al Fondo per le Politiche relative ai diritti e alle pari opportunità.
Il beneficio consiste nelle seguenti forme di contributo, alternative tra loro:
- il contributo per far fronte agli oneri della rete pubblica dei servizi per l’infanzia o dei servizi privati accreditati;
- il contributo per l’acquisto di servizi di baby-sitting erogato secondo le modalità del “Libretto Famiglia”.
L’importo del contributo è pari a 600 euro mensili ed è erogato per un periodo massimo di sei mesi (tre mesi per le lavoratrici autonome), divisibile solo per frazioni mensili intere, in alternativa alla fruizione del congedo parentale, comportando conseguentemente la rinuncia allo stesso da parte della lavoratrice.
La presentazione delle domande sarà consentita fino al 31 dicembre 2018, o comunque fino a esaurimento dello stanziamento previsto dalla legge di bilancio 2017.
Per tutti gli approfondimenti si rimanda alla lettura del messaggio Inps n. 1428 del 30 marzo.