L’ARAN in più occasioni ha risposto ad alcune domande concernenti la fruizione del congedo parentale per il personale scolastico, di ruolo o con contratto a tempo determinato.
Riportiamo di seguito i più recenti orientamenti applicativi riferiti al Comparto Istruzione.
Il fatto che uno dei genitori, non dipendente pubblico, fruisca di benefici retributivi correlati al congedo parentale ha effetto sulla previsione di cui all’art. 12, comma 4 del CCNL Scuola del 29.11.2007, che riconosce complessivamente per entrambi i genitori, il 100% della retribuzione per i primi 30 giorni di congedo parentale?
L’istituto del congedo parentale, trattato dall’art. 12 del CCNL Scuola del 29/11/2007, rimanda alle vigenti disposizioni in materia di tutela della maternità contenute nel D. L.gs. n. 151/2001. L’art. 12, comma 4, infatti, così dispone: “Nell’ambito del periodo di astensione dal lavoro previsto dall’art. 32 comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 151/2001, per le lavoratrici madri o in alternativa per i lavoratori padri, i primi trenta giorni, computati complessivamente per entrambi i genitori e fruibili anche in modo frazionato, non riducono le ferie, sono valutati ai fini dell’anzianità di servizio e sono retribuiti per intero……”.
Tale articolo prevede una norma di miglior favore, concernente il diritto alla retribuzione per intero per i primi 30 giorni di congedo parentale e si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto dell’art. 32 con l’art. 34 del D. Lgs. n. 151/01. Infatti se l’art. 32 del su citato decreto disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino (come modificato dall’art. 7 del D. Lgs. n. 80/2015), è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico. Il richiamo all’art. 32 è riferito solo alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius, di cui all’art. 12, comma 4, del CCNL in oggetto, è rilevabile solo se rapportata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1 del D. Lgs. n.151/2001. Ne consegue che i primi trenta giorni di congedo parentale di cui al su citato art. 12, comma 4, sono retribuiti per intero solo se coincidono con periodi per i quali la disciplina legislativa riconosca l’erogazione di una indennità pari al 30% del trattamento economico in godimento. Deve peraltro essere ricordato che il richiamato art. 12, comma 4 del CCNL del 29.11.2007 prende a riferimento esclusivamente lavoratori pubblici e, pertanto, il diritto all’intera retribuzione per i primi trenta giorni di congedo parentale fruito dal un dipendente di una pubblica amministrazione non verrà intaccato da ipotesi di riconoscimento di analogo beneficio all’altro genitore non appartenente al settore pubblico.
Quale è il limite temporale ed il relativo trattamento economico del congedo parentale riconosciuto ad entrambi i coniugi nell’arco dei primi dodici anni di vita del bambino?
L’art. 12, comma 4, del CCNL comparto Scuola 29.11.2007 conferma una norma di miglior favore già prevista dai precedenti contratti ed avente ad oggetto il trattamento economico dei primi trenta giorni di congedo parentale di cui all’art. 32 del d. lgs n. 151/2001. In merito va rilevato che tale disciplina di maggior favore si inserisce nell’ambito della cornice legale derivante dal combinato disposto degli artt. 32 e 34 dello stesso decreto. Infatti, se l’art. 32 disciplina il “periodo” di congedo parentale a cui ha diritto ciascun genitore nei primi dodici anni di vita del bambino, è l’art. 34 che ne prevede il relativo trattamento economico.
Pertanto, l’art. 12, comma 4, del CCNL 29.11.2007 richiama l’art. 32 del d.lgs. n. 151/2001 con esclusivo riferimento alle modalità e ai tempi di fruizione del congedo da parte di ciascun genitore, mentre la deroga in melius rinvenibile in tale comma 4 è evidentemente correlata all’indennità disciplinata dal successivo art. 34, comma 1, del d. lgs. n. 151/2001.
Ne consegue che, ai sensi dell’art. 12, comma 4, i primi trenta giorni di congedo parentale sono retribuiti per intero solo se sono fruiti dal lavoratore prima del compimento del sesto anno di vita del bambino.
Se, invece, essi sono richiesti per la prima volta dal genitore dopo il sesto ed entro l’ottavo anno di vita del bambino, il trattamento economico pari al 100% della retribuzione potrà essere riconosciuto solo se sussistano le condizioni di reddito previste dalla legge (art. 34, comma 3, d. lgs. n.151/2001; sul punto si veda anche la circolare INPDAP n. 49 del 27/11/2000 punto 2, lett. B).
Qual è l’esatto computo del periodo di congedo parentale chiesto da un dipendente a tempo determinato in regime di part time verticale? E’ corretto contare tutto il periodo richiesto e non i soli giorni di effettivo servizio, ossia lunedì, mercoledì e venerdì?
Per quanto di competenza si osserva che gli articoli 39, comma 8, e 58, comma 8, del CCNL comparto scuola del 29.11.2007 prevedono l’applicazione al personale con rapporto di lavoro a tempo parziale delle disposizioni di legge e contrattuali dettate per il rapporto a tempo pieno, in quanto compatibili e tenendo conto della ridotta durata della prestazione e della peculiarità del suo svolgimento.
Inoltre, ai sensi dell’art. 19, comma 14, del citato CCNL al personale a tempo determinato si applicano le norme relative ai congedi parentali previsti dall’art. 12 del medesimo contratto.
Tale ultimo articolo, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
In caso di parto plurimo i primi 30 giorni del congedo parentale retribuiti al 100% si riferiscono a ciascun figlio?
L’art. 12, comma 4, del CCNL 29.11.2007 comparto Scuola, nel disciplinare i congedi parentali rinvia all’art. 32, comma 1, lett. a) del d. lgs. n. 151/2001 – Testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità – con la sola specificazione del trattamento economico di maggior favore per le lavoratrici madri, o in alternativa per i lavoratori padri, relativo ai primi trenta giorni del periodo di astensione dal lavoro. Nulla stabilisce la norma contrattuale per il caso particolare di parto gemellare o plurigemellare. Su questo punto si rileva che la disciplina legislativa su citata espressamente sancisce che ciascun genitore ha diritto al congedo parentale per ogni bambino nei suoi primi dodici anni di vita. La portata della norma legislativa è stata chiarita sia dalla circolare del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale del 2000 n. 43, sia dalla circolare Inps n. 8/2003, la quale afferma che in caso di parto gemellare o plurigemellare ciascun genitore ha diritto a fruire per ogni nato del numero di mesi di congedo parentale previsti dallo stesso art. 32 (in sintesi, per ciascun figlio fino a 6 mesi per la madre, fino a 7 mesi per il padre, nel limite complessivo di 10 o 11 mesi fra entrambi i genitori).
Per quanto concerne, invece, il trattamento economico di miglior favore (cioè il mantenimento del 100% della retribuzione per i primi trenta giorni), si rileva che esso mantiene l’interdipendenza con l’evento naturale, unico, del parto e pertanto anche in presenza di parti gemellari o plurigemellari compete una sola volta, cumulativamente per entrambi i genitori.
Questa del resto è l’unica tesi compatibile e coerente con la logica previsionale dei costi contrattuali dello specifico comparto Scuola, così come approvati dal Governo e positivamente certificati dalla Corte dei Conti.
Qual è l’esatto computo dei periodi di congedo parentale chiesti dal personale della scuola per ciascuno dei propri due figli, dal lunedì al venerdì per il primo figlio e dal lunedì al venerdì successivi per il secondo? Ai fini del computo del predetto periodo, debbano essere considerati anche il sabato e la domenica, in osservanza delle precisazioni dell’art. 12, comma 6, del CCNL 2006-2009 del comparto scuola?
Nel merito del quesito, si ritiene opportuno rilevare che l’art. 12 del CCNL del 29.11.2007 del comparto scuola, al comma 6, espressamente dispone che i periodi di congedo parentale “nel caso di fruizione continuativa comprendono anche gli eventuali giorni festivi che ricadono all’interno degli stessi. Tale modalità di computo trova applicazione anche nel caso di fruizione frazionata, ove i diversi periodi di assenza non siano intervallati dal ritorno al lavoro del lavoratore o della lavoratrice”. L’aver considerato i giorni festivi o, comunque, non lavorativi ricompresi all’interno dell’istituto del congedo parentale comporta che, sotto il profilo contrattuale, il calcolo di tale periodo di assenza debba effettuarsi tenendo conto di tutti i giorni di calendario ricadenti nel periodo di congedo richiesto.
Diverso è, invece, il caso prospettato da codesto istituto, in quanto la/il dipendente chiede due periodi di congedo riferiti a bambini diversi.
L’ipotesi in esame, a parere della scrivente Agenzia, è assimilabile al caso di fruizione di due diversi istituti con la conseguenza che se la/il dipendente riprende effettivamente servizio il lunedì successivo al secondo periodo di congedo parentale le giornate di sabato e domenica non rientrano nel computo del congedo parentale.
A fortiori, si richiama sia la circolare n. 2/2011 del Dipartimento della Funzione Pubblica, che con riferimento al congedo biennale così chiarisce “Il congedo è fruibile anche in modo frazionato (a giorni interi, ma non ad ore). Affinché non vengano computati nel periodo di congedo i giorni festivi, le domeniche e i sabati (nel caso di articolazione dell’orario su cinque giorni), è necessario che si verifichi l’effettiva ripresa del lavoro al termine del periodo di congedo richiesto. Tali giornate [il sabato e la domenica] non saranno conteggiate nel caso in cui la domanda di congedo sia stata presentata dal lunedì al venerdì, se il lunedì successivo si verifica la ripresa dell’attività lavorativa ovvero anche un’assenza per malattia del dipendente o del figlio”, sia il messaggio Inps 18 ottobre 2011, n. 19772, che nel fornire ulteriori precisazione per i criteri di computo ed indennizzo del congedo parentale di cui agli artt. 32 e ss. del d.lgs. 151/2001, ritiene non computabili il sabato e la domenica compresi in un periodo unico di assenza ma fruita ad altro titolo.
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