Recentemente il T.U. sulla maternità e paternità ha subito alcune importanti modifiche; infatti, in applicazione dell’art. 23 della legge 4 novembre 2010, n. 183 è stato successivamente emanato il decreto legislativo n. 119 del 18 luglio 2011, che agli artt. 2 e 8 introduce appunto alcune novità riguardanti i congedi e permessi riconosciuti alle lavoratrici ed ai lavoratori dipendenti in occasione dell’evento di maternità/paternità.
A tal fine, l’Inps ha emanato una propria circolare, la n. 139 del 27/10/2011, con la quale fornisce istruzioni alle proprie sedi e importanti chiarimenti per l’applicazione delle nuove norme.
Un’altra modifica introdotta dal suddetto d.lgs. 119/2011 interessa i riposi giornalieri “per allattamento” in caso di adozione o affidamento. L’art. 8 del decreto in esame modifica, infatti, il comma 1 dell’art. 45 del T.U. disponendo che i riposi giornalieri per allattamento, in caso di adozione o affidamento, sono fruibili “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia” anziché “entro un anno di vita del bambino”. Non si tratta in questo caso di una novità, perché già la Corte costituzionale, con la sentenza n. 104 del 9 aprile 2003, aveva dichiarato costituzionalmente illegittimo l’art. 45 del T.U. nella parte in cui prevede che i riposi giornalieri di cui agli artt. 39, 40 e 41 del T.U. “si applichino, anche in caso di adozione e di affidamento, “entro il primo anno di vita del bambino” anziché “entro il primo anno dall’ingresso del minore nella famiglia”. Sulla base di tale sentenza, l’Inps aveva già impartito istruzioni con la circolare n. 91 del 26/05/2003, precisando, tra gli altri aspetti, che laddove i genitori abbiano fruito dei riposi giornalieri durante l’affidamento preadottivo, gli stessi non possono fruire di ulteriori periodi a seguito dell’adozione.