Il decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22 convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41, e in particolare l’articolo 1, comma 7, ultimo periodo ha disposto che “Nel periodo intercorrente tra la sessione ordinaria degli esami di Stato e la conclusione della sessione straordinaria di cui al primo periodo, i candidati esterni all’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione possono altresì partecipare a procedure concorsuali pubbliche, selezioni e procedure di abilitazione, comunque denominate, per le quali sia richiesto il diploma di scuola secondaria di secondo grado, con riserva del superamento del predetto esame di Stato, fermo restando il disposto dell’art. 3, comma 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95”.
Si tratta di una norma resasi necessaria a seguito dello slittamento dell’esame di Stato del II ciclo per i candidati esterni alla sessione straordinaria di settembre. Mentre i candidati iterni hanno infatti sostenuto la Maturità in presenza a giugno, per i privatisti che hanno superato gli esami preliminari è stato deciso lo svolgimento del colloquio, sempre in presenza e con le stesse modalità, a partire dal 9 settembre.
La legge 41/2020 consente dunque, pur in assenza del titolo, di partecipare sia ai testi di ammissione alle Università, sia ai concorsi per il quali è richiesto solo il diploma.
È evidente che tale previsione di ammissione con riserva non può trovare applicazione nel caso delle graduatorie provinciali e di istituto per le supplenze trattandosi di procedure per soli titoli. Tra l’altro il titolo di studio, comunque, da solo non sarebbe sufficiente, perché occorrerebbe possedere uno degli altri titoli congiunti riportati nell’ordinanza 60/2020 (24 CFU).
In virtù della deroga introdotta dalla suddetta legge, pur in assenza del diploma tecnico-pratico, i candidati esterni che sosterranno l’esame nella sessione straordinaria potranno comunque partecipare al concorso ordinario per la scuola secondaria in qualità di Insegnante Tecnico Pratico. Ricordiamo che la scadenza delle domande è fissata al 31 luglio 2020.
Il solo diploma consentirà di accedere a tale insegnamento solo fino all’a.s. 2024/2025: infatti, dopo tale anno, per partecipare ai concorsi sarà necessario possedere l’abilitazione sulla classe di concorso oppure la laurea + 24 CFU.
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