Il colloquio dei candidati con disabilità si svolge nel rispetto di quanto previsto dal d.lgs. n. 62/2017 e specificato nell’O.M. 205/2019, art. 20.
Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Il docente di sostegno e le eventuali altre figure di supporto vengono nominati dal presidente della commissione sulla base delle indicazioni del documento del consiglio di classe e dopo avere acquisito il parere della commissione. Per la correzione delle prove d’esame sono predisposte griglie di valutazione specifiche, in relazione alle prove differenziate.
La commissione può assegnare un tempo differenziato per l’effettuazione delle prove che, qualora non equipollenti a quelle ordinarie sulla base del piano educativo individualizzato, danno diritto solo al rilascio di un attestato di credito formativo recante gli elementi informativi relativi all’indirizzo e alla durata del corso di studi, alle discipline comprese nel piano di studi, con l’indicazione della durata oraria complessiva destinata a ciascuna delle valutazioni, anche parziali, ottenute in sede di esame.
Lo svolgimento delle prove differenziate per gli studenti con disabilità compare solo nell’attestazione ma non nel tabellone affisso all’albo dell’istituto.
La commissione, per l’avvio del colloquio, si serve dei materiali predisposti in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato e per il suo svolgimento di tutte le indicazioni, delle informazioni e dei contenuti indicati nel PEI. Pertanto, secondo quanto esplicitato nella nota Miur del 6 maggio 2019, non trova applicazione per i candidati con disabilità o disturbi specifici dell’apprendimento la procedura di cui all’art. 19, comma 5, dell’O.M. 205/2019, riguardante la scelta di una delle tre buste sottoposte al candidato dal Presidente di commissione.
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 1. n. 170/2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione sulla base del Piano Didattico Personalizzato(O.M. 205/2019, art. 21).
Possono essere utilizzati in sede di esame strumenti compensativi indicati nel PDP e utilizzati nel corso dell’anno durante l’attività didattica ordinaria, quali ascolto dei testi delle prove registrati in formati «mp3», lettura del testo delle prove scritte da parte di un commissario, trascrizione del testo su supporto informatico per quei candidati che utilizzano la sintesi vocale. Nel diploma non dovrà esserci traccia dell’uso degli strumenti compensativi. Per gli studenti con DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario ma che sono stati dispensati dallo svolgimento della 2° prova scritta in lingua straniera, la commissione verifica le competenze linguistiche attraverso una prova orale che sostituisce quella scritta, che dovrà essere effettuata nel giorno della seconda prova scritta, al termine della stessa, o un giorno successivo compatibilmente con la pubblicazione dei risultati delle prove scritte e delle prove orali sostitutive delle prove scritte. La prova orale sostitutiva della prova scritta è valutata in ventesimi a maggioranza dall’intera commissione secondo i criteri di valutazione precedentemente stabiliti in un’apposita sessione.
La commissione, per l’avvio del colloquio, si serve dei materiali predisposti in coerenza con il Piano Educativo Individualizzato e per il suo svolgimento di tutte le indicazioni, delle informazioni e dei contenuti indicati nel PEI.