Per gli alunni con disabilità o con disturbo specifico di apprendimento (DSA), bisogna sempre seguire il piano didattico individualizzato o personalizzato. Il metodo, che l’alunno ha seguito nel suo percorso, si applica anche in sede di esame e vincola la commissione, tanto allo scritto quanto all’orale.
Il colloquio prende avvio, come per tutti i candidati, dall’analisi di testi, documenti, esperienze, progetti e problemi proposti dalla commissione, per verificare l’acquisizione dei contenuti delle discipline, la capacità di metterle in relazione e di argomentare in maniera critica e personale. Si prosegue poi con la relazione sui percorsi per le competenze trasversali e l’orientamento (PCTO), con Cittadinanza e Costituzione, e infine con la discussione delle prove scritte.
I materiali predisposti come spunto di partenza devono essere coerenti col PEI o col PDP di ciascuno. Vista la necessaria personalizzazione, “non trova applicazione” la procedura delle tre buste.
A chiarirlo la recente Nota Miur del 6 maggio scorso.
Per quanto riguarda le prove scritte, tutte le indicazioni si trovano agli articoli 20 e 21 dell’OM 205/2019.
Il consiglio di classe stabilisce la tipologia delle prove d’esame e se le stesse hanno valore equipollente all’interno del piano educativo individualizzato. La commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita, predispone le prove differenziate in linea col PEI e con le modalità di valutazione in esso previste. Per la predisposizione, lo svolgimento e la correzione delle prove d’esame, la commissione può avvalersi del supporto dei docenti e degli esperti che hanno seguito lo studente durante l’anno scolastico. Per la correzione, sono predisposte griglie di valutazione specifiche.
Se le prove hanno valore equipollente, determinano il rilascio del diploma, se invece non sono equipollenti, viene rilasciato un attestato di credito formativo.
Il consiglio di classe trasmette alla commissione d’esame il piano didattico personalizzato. Sulla base di tale documentazione, la commissione predispone adeguate modalità di svolgimento delle prove. I candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal PDP, che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame.
I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della lingua straniera, in sede di esame sostengono prove differenziate, coerenti con il percorso svolto, ma finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Per chi invece ha seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone i candidati medesimi a prova orale sostitutiva della prova scritta.
Per altre situazioni di studenti con bisogni educativi speciali (BES), formalmente individuati dal consiglio di classe, devono essere fomite alla commissione “utili e opportune indicazioni per consentire a tali allievi di sostenere adeguatamente l’esame di Stato”.
La commissione “tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive contenute nel piano didattico personalizzato”, ma non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame. È possibile concedere strumenti compensativi, in analogia a quanto previsto per studenti con DSA, solo nel caso in cui siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte al fine di conseguire il diploma finale. Il riferimento normativo è l’articolo 21, comma 6, dell’OM 205/2019.
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