Lo scorso 13 febbraio, si è riunito il Consiglio Superiore della Pubblica Istruzione (CSPI) per esprimere il parere sullo schema di decreto recante criteri di nomina dei componenti delle commissioni dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione (art.16 D.lgs n. 62/2017).
Cosa accade, invece, per i docenti disabili. Hanno facoltà di presentare domanda o c’è l’obbligo? Fino ad oggi hanno la facoltà di presentare istanza come presidente e componente di commissioni e in base a quanto raccolto dalla nostra redazione la misura verrà confermata anche dopo l’emanazione del decreto che modifica i criteri generali di nomina.
I docenti portatori di handicap o che usufruiscono delle agevolazioni previsti dall’articolo 33 della legge n. 104/1992, hanno facoltà e non l’obbligo di presentare la scheda come commissari esterni. Gli stessi, qualora si siano avvalsi di tale facoltà e siano stati nominati, hanno l’obbligo di espletare l’incarico.
Caso diverso, invece, per i docenti di sostegno che può essere designato dal consiglio di classe commissario interno. E la commissione d’esame può chiamarlo per assistere il candidato affidato alle sue cure durante l’anno. Resta fermo il diritto, per il docente di sostegno, di presentare la domanda quale presidente o commissario esterno. Non possono presentare domanda se hanno seguito, durante l’anno scolastico, alunni con disabilità che accedono all’esame in quanto verrebbe meno la loro assistenza durante l’esame.
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