Home Attualità Maturità 2019, conferme, parziali novità e questioni in sospeso

Maturità 2019, conferme, parziali novità e questioni in sospeso

CONDIVIDI

La Circolare del 4 ottobre conferma la struttura del nuovo esame di stato, con qualche parziale novità, mentre alcuni punti importanti sulla valutazione restano da definire.

La riforma della ministra Fedeli rimane in piedi. È vero che le prove Invalsi non costituiscono un requisito per l’ammissione, ma l’obbligo è stato soltanto differito di un anno col decreto legge del 25 luglio 2018, n.91. Idem per lo svolgimento obbligatorio delle 200 o 400 ore di alternanza scuola lavoro, secondo il percorso di studio. Su queste due questioni, il ministero ha deciso di prendere tempo.

Le conferme

Rispetto al D.lvo 62/2017, sono confermati:

  • La semplificazione dell’esame di Stato (due prove scritte più il colloquio).
  • I punteggi dell’esame: 20 punti al massimo per il primo scritto, 20 per il secondo e 20 per l’orale (in tutto 60 su 100). Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.
  • Il peso dei crediti: 40 punti su 100. Il meccanismo di attribuzione è definito nel D.lvo 62/2017, che reca in allegato due tabelle, una secondo le nuove disposizioni e una per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019, con la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso. I consigli di classe devono effettuare la conversione del credito scolastico, conseguito da ciascuno studente, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, verbalizzandone l’esito e comunicandolo a studenti e famiglie.
  • L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali (art. 13, comma 2, lettera a del D.lvo 62/2017).
  • Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline. Tuttavia, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto (art. 13, comma 2, lettera d del D.lvo 62/2017).
  • Il voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, comma 2, lettera d del D.lvo 62/2017).
  • Le novità nello svolgimento della prima prova (cambiano le tipologie del compito d’esame) e della seconda prova (può comprendere una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio).
  • La composizione delle Commissioni resta quella mista (art. 16, D.lvo 62/2017).

Quali sono le novità

Le novità (solo per l’anno in corso):

  • Lo svolgimento della prova Invalsi non è rilevante per l’ammissione.
  • Non è necessario lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per “almeno” 200 ore nei licei e “almeno” 400 ore nei tecnici e professionali (come fissa la legge 107/2015).

I punti da definire

Restano da definire con successive disposizioni:

  • I quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Si vuole infatti uniformare i criteri di valutazione delle commissioni a livello nazionale. Il decreto ministeriale è atteso entro la metà di ottobre. Al momento la Circolare del 4 ottobre propone in allegato un “Documento di lavoro”, elaborato dalla Commissione per la preparazione delle tracce della prima prova, e delle “Indicazioni metodologiche e operative” per le seconde prove.
  • Le modalità con cui l’alternanza scuola lavoro entrerà nel colloquio. Il D.lvo 62/2017 dispone infatti che “Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi” (art. 17, Prove di esame). Per avere chiarezza, bisognerà aspettare il decreto previsto per il mese di gennaio, che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità relative al colloquio.
  • Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. L’ordinanza annuale sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni.
  • I modelli del diploma finale e del curriculum dello studente (previsto dall’art. 21 del D.lvo 62/2017). Lo specifico decreto sarà emanato entro il mese di marzo.

Le misure di accompagnamento

A partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, saranno organizzati:

  • incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori;
  • percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti;
  • specifiche attività di formazione per i presidenti di commissione d’esame.