Maturità 2019, conferme, parziali novità e questioni in sospeso
La Circolare del 4 ottobre conferma la struttura del nuovo esame di stato, con qualche parziale novità, mentre alcuni punti importanti sulla valutazione restano da definire.
La riforma della ministra Fedeli rimane in piedi. È vero che le prove Invalsi non costituiscono un requisito per l’ammissione, ma l’obbligo è stato soltanto differito di un anno col decreto legge del 25 luglio 2018, n.91. Idem per lo svolgimento obbligatorio delle 200 o 400 ore di alternanza scuola lavoro, secondo il percorso di studio. Su queste due questioni, il ministero ha deciso di prendere tempo.
Le conferme
Rispetto al D.lvo 62/2017, sono confermati:
La semplificazione dell’esame di Stato (due prove scritte più il colloquio).
I punteggi dell’esame: 20 punti al massimo per il primo scritto, 20 per il secondo e 20 per l’orale (in tutto 60 su 100). Il punteggio minimo per superare l’esame resta fissato in 60 punti.
Il peso dei crediti: 40 punti su 100. Il meccanismo di attribuzione è definito nel D.lvo 62/2017, che reca in allegato due tabelle, una secondo le nuove disposizioni e una per gli studenti che sostengono l’esame nell’anno scolastico 2018/2019, con la conversione del credito scolastico conseguito nel terzo e nel quarto anno di corso. I consigli di classe devono effettuare la conversione del credito scolastico, conseguito da ciascuno studente, non più tardi dello scrutinio di valutazione intermedia, verbalizzandone l’esito e comunicandolo a studenti e famiglie.
L’obbligo di frequenza per almeno tre quarti del monte ore annuale personalizzato, fatte salve le deroghe per i casi eccezionali (art. 13, comma 2, lettera a del D.lvo 62/2017).
Il conseguimento di una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo discipline. Tuttavia, il consiglio di classe può deliberare, con adeguata motivazione, l’ammissione all’esame per gli studenti che riportino una votazione inferiore a sei decimi in una sola disciplina o gruppo di discipline valutate con l’attribuzione di un unico voto (art. 13, comma 2, lettera d del D.lvo 62/2017).
Il voto di comportamento non inferiore a sei decimi (art. 13, comma 2, lettera d del D.lvo 62/2017).
Le novità nello svolgimento della prima prova (cambiano le tipologie del compito d’esame) e della seconda prova (può comprendere una o più discipline caratterizzanti i percorsi di studio).
La composizione delle Commissioni resta quella mista (art. 16, D.lvo 62/2017).
Quali sono le novità
Le novità (solo per l’anno in corso):
Lo svolgimento della prova Invalsi non è rilevante per l’ammissione.
Non è necessario lo svolgimento delle attività di alternanza scuola lavoro per “almeno” 200 ore nei licei e “almeno” 400 ore nei tecnici e professionali (come fissa la legge 107/2015).
I punti da definire
Restano da definire con successive disposizioni:
I quadri di riferimento per la redazione e lo svolgimento delle prove scritte e le griglie di valutazione per l’attribuzione dei punteggi. Si vuole infatti uniformare i criteri di valutazione delle commissioni a livello nazionale. Il decreto ministeriale è atteso entro la metà di ottobre. Al momento la Circolare del 4 ottobre propone in allegato un “Documento di lavoro”, elaborato dalla Commissione per la preparazione delle tracce della prima prova, e delle “Indicazioni metodologiche e operative” per le seconde prove.
Le modalità con cui l’alternanza scuola lavoro entrerà nel colloquio. Il D.lvo 62/2017 dispone infatti che “Nell’ambito del colloquio il candidato espone, mediante una breve relazione e/o un elaborato multimediale, l’esperienza di alternanza scuola-lavoro svolta nel percorso di studi” (art. 17, Prove di esame). Per avere chiarezza, bisognerà aspettare il decreto previsto per il mese di gennaio, che definisce la disciplina o le discipline oggetto della seconda prova e le modalità relative al colloquio.
Le modalità organizzative ed operative per lo svolgimento degli esami di Stato. L’ordinanza annuale sarà emanata entro il mese di febbraio, al fine di facilitare il lavoro delle scuole e delle commissioni.
I modelli del diploma finale e del curriculum dello studente (previsto dall’art. 21 del D.lvo 62/2017). Lo specifico decreto sarà emanato entro il mese di marzo.
Le misure di accompagnamento
A partire dal mese di novembre, subito dopo la pubblicazione dei quadri di riferimento e delle griglie di valutazione, saranno organizzati:
incontri territoriali di informazione/formazione rivolti ai dirigenti scolastici e ai loro collaboratori;
percorsi formativi di supporto/accompagnamento rivolti ai docenti;
specifiche attività di formazione per i presidenti di commissione d’esame.