Maturità 2019, così sono stati nominati i presidenti di commissione
Dopo le prime comunicazione al SIDI dei nomi dei commissari esterni, disponibili nelle segreterie scolastiche degli istituti coinvolti, ecco la lista completa pubblicata sulla pagina dedicata del Ministero.
Il motore di ricerca delle commissioni della #Maturità2019:
I presidenti di commissione della maturità 2019 sono nominati annualmente dal dirigente preposto all’Ufficio scolastico regionale attingendo esclusivamente dall’elenco regionale, fatto salvo in caso di esaurimento dell’elenco regionale di poter nominare personale non inserito in tale elenco.
I termini di presentazione delle istanze di nomina e il relativo procedimento sono definiti a cura della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione.
I predetti aspiranti, nel rispetto del principio dell’alternanza dei percorsi nelle scuole di istruzione secondaria di secondo grado, riportate nel Bollettino ufficiale integrato con l’elenco delle scuole paritarie, sono nominati in base al seguente ordine di precedenza:
dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali d’istruzione secondaria di secondo grado, ovvero a istituti statali di istruzione nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, e dirigenti scolastici in servizio preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili, i quali sono tenuti a presentare istanza di nomina;
dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti statali del primo ciclo di istruzione;
docenti In servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in una graduatoria di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
docenti in servizio in istituzioni scolastiche dell’istruzione secondaria di secondo grado statale, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di presidenza;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto, per almeno un anno nell’ultimo triennio, compreso l’anno in corso, incarico di collaboratore del dirigente scolastico, ai sensi dell’articolo 25, comma 5, del decreto legislativo n. 165 del 2001;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
docenti in servizio in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
dirigenti scolastici di istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, collocati a riposo da non più di tre anni;
dirigenti di istituti statali d’istruzione del primo ciclo collocati a riposo da non più di tre anni;
docenti di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.