Nella redazione del documento del 15 maggio, che deve essere pubblicato all’albo dell’istituto, è importante stare attenti alla protezione dei dati personali.
Lo specifica espressamente l’OM 205/2019, che richiama le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con Nota del 21 marzo 2017.
Il Garante è già intervenuto più volte sulla privacy a scuola, per aumentare l’attenzione sull’importanza di un approccio corretto e consapevole alla protezione dei dati personali da parte di tutti.
Riguardo alle modalità di redazione del documento del 15 maggio, la Nota del 2017 ha rilevato alcune criticità “che sovente hanno dato luogo a indebite diffusioni di dati personali riferiti a studenti, anche tramite la rete internet, da parte di numerose istituzioni scolastiche”.
Per questo motivo sono state elaborate delle specifiche Indicazioni operative sulle regole da seguire, alla luce della disciplina in materia di protezione dei dati personali.
Sulla base dei format adottati dalleiIstituzioni scolastiche, i consigli di classe espongono in tale documento l’intero percorso formativo della classe circa i contenuti, i metodi, i mezzi, i tempi, i criteri e gli strumenti di valutazione, gli obiettivi raggiunti. Possono essere allegati eventuali atti relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, nonché alla partecipazione attiva e responsabile degli alunni.
La normativa prevede inoltre che tale documento debba essere immediatamente affisso all’albo dell’istituto e consegnato in copia a ciascun candidato.
È evidente a questo punto che bisogna conoscere i limiti della diffusione dei dati personali e rispettare le norme sulla privacy.
Nella Nota del 21/3/2017, il Garante ricorda innanzitutto i principi ai quali attenersi, che valgono in qualsiasi situazione in cui il personale scolastico abbia a che fare con dati personali o dati sensibili, soggetti questi ultimi a maggiore tutela. Pensiamo, ad esempio, alla predisposizione dei vari PDP per alunni con disturbi di apprendimento o bisogni speciali.
Prima di tutto vale il principio di necessità: i dati personali vanno trattati solo se la finalità del trattamento non è conseguibile con altri mezzi (dati anonimi o identificabilità dell’interessato solo in caso di necessità).
In secondo luogo, vale il principio di pertinenza e non eccedenza. Se necessari per il perseguimento di specifiche finalità, i dati trattati devono essere soltanto quelli effettivamente pertinenti e non eccedenti per il perseguimento di tali scopi. È quindi illecito il trattamento di dati eccedenti rispetto alla finalità.
Dopo aver richiamato i principi base, il Garante procede con le indicazioni pratiche. “Non si ha alcuna ragionevole evidenza –scrive nella Nota- della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti in un documento finalizzato ad orientare tale commissione nella redazione del testo [fino all’anno scorso] della terza prova”. Da quest’anno il discorso vale per il colloquio, che la commissione deve preparare nel modo più adeguato possibile agli studenti esaminandi. “È chiaro –spiega il Garante- che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono”.
Pertanto è molto importante che i docenti siano a conoscenza di queste disposizioni e ne tengano debitamente conto.
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