Con nota 12 ottobre 2018 prot. n. 17676 il Miur fornisce modalità e termini di presentazione delle domande di partecipazione agli esami di Stato da parte dei candidati interni ed esterni per l’a.s. 2018/19.
Ricordiamo che la prima prova scritta della maturità si svolgerà il giorno 19 giugno 2018, alle ore 08.30.
Domanda di ammissione per candidati esterni
Le domande dovranno pervenire entro il 30 novembre 2018.
Sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati esterni coloro che:
- compiano il diciannovesimo anno di età entro l’anno solare in cui si svolge l’esame e dimostrino di aver adempiuto all’obbligo di istruzione;
- siano in possesso del diploma di scuola secondaria di primo grado da un numero di anni almeno pari a quello della durata del corso prescelto, indipendentemente dall’età;
- siano in possesso di titolo conseguito al termine di un corso di studio di istruzione secondaria di secondo grado di durata almeno quadriennale del previgente ordinamento o siano in possesso di diploma professionale di tecnico (art. 15 d.lgs. n. 226/2005);
- abbiano cessato la frequenza dell’ultimo anno di corso prima del 15 marzo 2019.
Gli studenti delle classi antecedenti l’ultima, che soddisfino i requisiti di cui alle lettere a) o b) e intendano partecipare agli esami di Stato in qualità di candidati esterni, devono aver cessato la frequenza prima del 15 marzo 2019.
L’ammissione dei candidati esterni che non siano in possesso di promozione all’ultima classe è subordinata al superamento di un esame preliminare inteso ad accertare la loro preparazione sulle materie previste dal piano di studi dell’anno o degli anni per i quali non siano in possesso della promozione o dell’idoneità alla classe successiva, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno.
Sostengono altresì l’esame preliminare sulle materie previste dal piano di studi dell’ultimo anno, i candidati in possesso di idoneità o di promozione all’ultimo anno che non hanno frequentato il predetto anno ovvero che non hanno comunque titolo per essere scrutinati per l’ammissione all’esame.
Il superamento dell’esame preliminare, anche in caso di mancato superamento dell’esame di Stato, vale come idoneità all’ultima classe.
I candidati esterni, provvisti di promozione o idoneità a classi del previgente ordinamento, sono tenuti a sostenere l’esame preliminare sulle materie del piano di studi del nuovo ordinamento relativo agli anni per i quali non sono in possesso di promozione o idoneità, nonché su quelle previste dal piano di studi dell’ultimo anno del nuovo ordinamento.
Tali candidati esterni devono comunque sostenere l’esame preliminare anche sulle discipline o parti di discipline non coincidenti con quelle del corso già seguito con riferimento sia alle classi precedenti l’ultima sia all’ultima classe.
La domanda dei candidati esterni, indirizzata all’Ufficio scolastico regionale territorialmente competente, deve essere corredata, oltre che di ogni indicazione ed elemento utile ai fini dello svolgimento dell’esame preliminare e dell’esame conclusivo, di apposita dichiarazione sostitutiva, resa ai sensi del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, atta a comprovare il possesso da parte del candidato dei requisiti di ammissione all’esame, compresa la residenza.
I candidati esterni indicano nell’istanza di partecipazione, in ordine preferenziale, almeno tre istituzioni scolastiche in cui intendono sostenere l’esame, e devono dichiarare la lingua e/o le lingue straniere presentate.
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