È legittimo e opportuno nominare due commissari, uno esterno e uno interno, per la stessa classe di concorso e dunque per le stesse materie d’esame?
Accade che molte scuole del II ciclo, impegnate in questo periodo con gli scrutini, procedano nella stessa riunione alla nomina dei commissari interni. Finora però il MIUR non ha confermato i criteri stabiliti con il DM n.6 del 17 gennaio 2007 e le successive Circolari annuali.
Queste norme dicono chiaramente che le materie affidate ai commissari esterni sono scelte annualmente dal Miur, e che “l’affidamento delle altre materie ai commissari interni avviene in modo da assicurare una equilibrata presenza delle materie stesse”.
Le Circolari annuali sugli esami di stato ribadiscono che “è assolutamente necessario, per espressa previsione normativa, garantire una equa e ponderata ripartizione delle materie oggetto di studio dell’ultimo anno tra la componente interna e quella esterna”.
La scelta deve essere coerente con i contenuti della programmazione organizzativa e didattica del consiglio di classe, come definita poi nel documento del consiglio di classe del 15 maggio in modo da poter offrire in sede di esame alla componente esterna tutti gli elementi utili per una valutazione completa della preparazione del candidato sul maggior numero possibile di discipline previste nel curricolo.
Tuttavia, una vecchia faq del Miur del 2007 dice che “Sì, è possibile, designare come commissario interno un docente appartenente alla stessa classe di concorso del commissario esterno qualora il Consiglio di classe ne ravvisi l’opportunità. In tal caso ciascun commissario esaminerà gli studenti nella materia per la quale è stato nominato”.
Ma la vecchia faq del Miur, ancora citata e seguita in qualche scuola, di fatto va a confliggere con l’attuale normativa per cui ciascun commissario conduce l’esame “in tutte le discipline per le quali ha titolo, anche relativamente alla discussione degli elaborati relativi alle prove scritte” (Decreto 18 gennaio 2019).
Suddividere fra due commissari le materie normalmente affidate ad un unico docente è in contrasto anche con un altro comma dello stesso decreto per il quale “La commissione cura il coinvolgimento delle diverse discipline, evitando però una rigida distinzione tra le stesse”.
Dunque, non è più possibile che l’eventuale commissario doppione esamini lo studente nella singola materia per la quale è stato nominato.
Nell’ambito della stessa commissione, si rischiano inoltre conflitti continui, perché entrambi i commissari insistono nella stessa materia di una medesima classe di concorso, sulla quale hanno titolo per condurre il colloquio e fare le valutazioni.
Mentre i due si contendono le domande nella stessa disciplina, gli studenti che sostengono l’esame di stato restano scoperti in altre materie curricolari.
È opportuno che il Ministero faccia chiarezza.
Il punteggio finale resta in centesimi: il credito scolastico, calcolato sugli ultimi tre anni, arriva fino a 40 punti a cui si aggiungono massimo 60 punti con le 3 prove, massimo 20 per ciascuna.
Il punteggio minimo per superare l’esame resta 60 punti.
La Commissione d’esame può integrare il punteggio, fino ad un massimo di 5 punti, se il candidato parte da un credito scolastico di almeno 30 punti e da un risultato delle prove di esame di almeno 50 punti.
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