Con la nota n. 562 del 3 aprile 2019 il Miur fornisce chiarimenti sugli alunni con bisogni educativi speciali. Il Ministero, in particolare, dedica un paragrafo alla questione in merito agli esami di terza media e alla maturità. Con apposita nota, in corso di emanazione, saranno forniti utili precisazioni in merito.
Maturità 2019, l’ordinanza ministeriale
Già l’ordinanza ministeriale n.205 dell’11 marzo scorso, all’articolo 21, aveva fornito istruzioni per gli alunni Bes.
La commissione d’esame, in base agli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA potranno utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Bisogna inoltre evidenziare che nel diploma non verrà fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
L’articolo 20 del decreto 62 del 2017, è inoltre specificato che per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in
cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone gli alunni candidati a prova orale sostitutiva della prova scritta.
Anche in questo caso, nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Invece, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.
In sede di esame di Stato, questi alunni sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5.
Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
GUIDA AI NUOVI ESAMI DI STATO
Dal Documento del 15 Maggio al colloquio
Saranno svolti 2 incontri di 2 ore ciascuno per un totale di 4 ore
> Lunedì 8 aprile 2019 – dalle ore 16.00 alle 18.00
> Mercoledì 10 aprile 2019 – dalle ore 16.00 alle 18.00
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