Sul sito del Miur è disponibile l’ordinanza ministeriale relativa all’esame di stato.
A 100 giorni esatti dall’inizio della maturità viene pubblicata pertanto la consueta ordinanza, in largo anticipo rispetto al passato, per volere del Ministro dell’Istruzione, Marco Bussetti.
L’ordinanza ministeriale, al comma 4 dell’articolo 2, riporta le indicazioni relative agli alunni con disturbi specifici dell’apprendimento: Ai sensi dell’articolo 20 del d.lgs. n. 62 del 2017 gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della 1. n.l 70 del 2010, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’art. 13 del d.lgs. 62 del 2017, sulla base del piano didattico personalizzato.
La commissione d’esame, in base agli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in considerazione le specifiche situazioni soggettive adeguatamente certificate e, in particolare, le modalità didattiche e le forme di valutazione individuate nell’ambito dei percorsi didattici individualizzati e personalizzati.
Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA potranno utilizzare tempi più lunghi di quelli ordinari per l’effettuazione delle prove scritte e utilizzare gli strumenti compensativi previsti dal piano didattico personalizzato e che siano già stati impiegati per le verifiche in corso d’anno o comunque siano ritenuti funzionali allo svolgimento dell’esame, senza che venga pregiudicata la validità delle prove scritte.
Bisogna inoltre evidenziare che nel diploma non verrà fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
L’articolo 20 del decreto 62 del 2017, è inoltre specificato che per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, la commissione, nel caso in
cui la lingua straniera sia oggetto di seconda prova scritta, sottopone gli alunni candidati a prova orale sostitutiva della prova scritta.
Anche in questo caso, nel diploma finale non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Invece, in casi di particolari gravità del disturbo di apprendimento, anche in presenza di altri disturbi o patologie, risultanti dal certificato diagnostico, la studentessa o lo studente, su richiesta della famiglia e conseguente approvazione del consiglio di classe, sono esonerati dall’insegnamento delle lingue straniere e seguono un percorso didattico differenziato.
In sede di esame di Stato, questi alunni sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui al comma 5.
Per questi candidati, il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nella attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
La prima prova, Italiano, è messa in calendario per il 19 giugno, a partire dalle 8.30. il giorno dopo, giovedì 20 giugno, sempre alle 8.30, ci sarà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi. L’ordinanza sull’esame di stato individua anche le date per le eventuali prove suppletive.
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