Scrutini finali ed esame di stato richiedono particolare attenzione nel distinguere fra ciò che è obbligatorio rendere pubblico e le informazioni da tenere riservate.
Il delicato equilibrio fra pubblicità e riservatezza a scuola è stato più volte trattato dal Garante della privacy, per evitare la diffusione di dati che devono essere protetti o, al contrario, tenere “nascosto” quanto deve essere reso noto per trasparenza.
Le informazioni sul rendimento scolastico sono soggette a un regime di trasparenza. Gli esiti degli scrutini e degli esami devono essere pubblicati all’albo della scuola, con i voti riportati dagli alunni nelle singole discipline.
È necessario però, nella pubblicazione dei risultati, stare attenti a non fornire informazioni sulle condizioni di salute degli studenti, perché si tratta di dati sensibili che devono essere protetti. Nessun elemento o riferimento a “prove differenziate” sostenute dagli alunni con disabilità va inserito nei tabelloni.
Per quanto riguarda l’esame di stato 2019, bisogna seguire le precise disposizioni dell’OM 205/2019.
L’esito della valutazione finale, se positivo, va pubblicato all’albo dell’istituto, con la dicitura “ammesso”, riportando:
– il voto di ciascuna disciplina;
– il voto del comportamento;
– il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo.
Se l’esito della valutazione è negativo, si riporta solo la dicitura “non ammesso“, senza la pubblicazione di voti e punteggi.
a) Gli studenti con disabilità che svolgono prove non equipollenti a quelle ordinarie, sulla base del piano educativo individualizzato, o che non sostengono una o più prove, sono ammessi all’orale con l’indicazione, sul tabellone, dei risultati delle prove scritte rapportati in quarantesimi.
A questi studenti, alla fine è rilasciato un attestato di credito formativo con la descrizione del percorso di studio. Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
b) I candidati con certificazione di DSA, che hanno seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della lingua straniera, in sede di esame di stato sostengono prove differenziate, non equipollenti a quelle ordinarie, coerenti con il percorso svolto, finalizzate solo al rilascio dell’attestato di credito formativo. Il riferimento all’effettuazione delle prove differenziate è indicato solo nell’attestazione e non nelle tabelle affisse all’albo dell’istituto.
a) Per gli studenti con disabilità, la commissione d’esame, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe, predispone una o più prove differenziate, in linea con gli interventi educativo-didattici attuati sulla base del piano educativo individualizzato e con le modalità di valutazione in esso previste. Se tali prove sono di valore equipollente, determinano il rilascio del diploma, nel quale non viene fatta menzione dello svolgimento di prove differenziate.
b) Per i candidati con certificazione di DSA,la commissione d’esame, considerati gli elementi fomiti dal consiglio di classe, tiene in debita considerazione le specifiche situazioni soggettive. Nello svolgimento delle prove scritte, i candidati con DSA possono utilizzare tempi più lunghi e gli strumenti compensativi previsti dal PDP. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi.
Lo stesso vale per i candidati con certificazione di DSA che hanno seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, e sostenuto con esito positivo la prova orale sostitutiva, preparata dalla commissione. Nel diploma non viene fatta menzione della dispensa dalla prova scritta di lingua straniera.
Il punteggio delle prove scritte è pubblicato, nella data fissata dalla commissione, per tutti i candidati, compresi gli studenti con DSA che abbiano sostenuto prove orali sostitutive delle prove scritte in lingua straniera e gli studenti con disabilità che abbiano sostenuto gli esami con prove relative al percorso didattico differenziato.
La prima prova, Italiano, è messa in calendario per il 19 giugno, a partire dalle 8.30. il giorno dopo, giovedì 20 giugno, sempre alle 8.30, ci sarà la seconda prova, diversa per ciascun indirizzo di studi. L’ordinanza sull’esame di stato individua anche le date per le eventuali prove suppletive.
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