Da alcune commissioni degli esami di Stato 2019/2020 arriva un’interpretazione normativa, alquanto curiosa, riguardante l’attribuzione del bonus integrativo di 5 punti da assegnare ad alcuni candidati.
Ai sensi del comma 8, dell’art.15, dell’OM 10 del 16 maggio 2020, si specifica che in sede di riunione preliminare, la sottocommissione definisce, altresì: a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17; b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti; c) i criteri per l’attribuzione della lode.
Alcuni Presidenti di commissione di esame di Stato 2019/2020 hanno interpretato la norma suddetta (art.15, comma 8, OM 10/2020), consoderando il fatto di potere attribuire il bonus integrativo fino a 5 punti oltre ai candidati che abbiano avuto un credito scolastico di almento 50 punti e un voto di colloquio almeno di 30 punti, anche ai candidati che non rientrano in questi punteggi, ovvero che abbiano avuto crediti scolastici minori di 50 e voto di colloquio minore di 30, ma abbiano avuto un processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge 22/2020.
Per cui è capitato che uno studente con 48 punti di credito e 28 punti di colloquio abbia avuto aggiunti 2 punti di bonus integrativo.
L’intepretazione data da altri Presidenti di commissione è quella che avere almeno 50 punti di credito scolastico e almeno 30 di colloquio, sia la condizione sine qua non per ottenere il bonus integrativo fino ad un massimo di 5 punti. Per cui per avere tale bonus integrativo si deve avere fatto un persorso formativo tale da avere ottenuto almeno 50 punti di credito scolastico nei tra anni finali di scuola secondaria e in sede di colloquio d’esame la commissione deve avere attribuito almeno 30 punti su quaranta.
La Ministra Lucia Azzolina, che ha sempre parlato di esame serio ed esame in presenza, deve urgentemente dare una risposta di chiarimento al riguardo. Qual è l’interpretazione della norma corretta? Speriamo che il Ministero dell’Istruzione sia rapido a dare una risposta, per evitare che ci sia un bonus integrativo inflazionato che viene distribuito a pioggia a tutti i candidati.
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