Il ministro dell’Istruzione, Lucia Azzolina, ha annunciato, nel corso dell’informativa al Senato, le prime novità per la maturità. Considerato la grave situazione di emergenza per il Coronavirus, l’Esame di Stato subirà delle variazioni: la prima, annunciata da Azzolina, è che la commissione sarà composta da membri interni con il solo presidente, valido per tutta la scuola, che sarà esterno. Si tratta di una novità importante perchè fino allo scorso anno i commissari erano tre interni, tre esterni, oltre al presidente esterno.
Il prossimo 17 giugno, se non dovessero esserci ulteriori slittamenti, ci sarà la prima prova, quella classica di italiano.
Il giorno dopo, invece, spazio alla seconda prova, quella di indirizzo.
Da segnalare, inoltre, che sarà sempre più probabile che, sia PCTO (l’ex Alternanza Scuola-Lavoro) che le prove Invalsi, siano slegate dalla maturità.
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Ad oggi, prima delle modifiche transitorie, quindi valide solo per il 2020 a causa dell’emergenza Coronovarus, le norme che regolano la maturità sono le seguenti:
Prima prova: 6 ore di tempo per svolgere la traccia (mercoledì 17 giugno)
Seconda prova: tempo di svolgimento varia a secondo dell’indirizzo di studio (giovedì 18 giugno) (clicca qui)
Fino al 2018 la seconda prova comprendeva una sola disciplina. Dal 2019, invece, via libera alla possibilità di una prova multidisciplinare (latino-greco al classico, matematica-fisica allo scientifico).
Per il 2020 per il Liceo Scientifico, le seconde materie saranno Matematica e Fisica, mentre per il Liceo Classico saranno Greco e Latino: gli studenti dovranno tradurre in italiano un testo in greco, fare il confronto con un testo in lingua latina (già tradotto) e rispondere a tre domande su entrambi i brani.
Per il Liceo delle Scienze umane, opzione Economico-sociale, le materie saranno Diritto ed Economia politica e Scienze umane.
Sulla prova orale c’è stato un passo indietro sul sorteggio delle buste. L’anno scorso, per decisione dell’ex ministro Marco Bussetti, all’inizio della prova gli studenti dovevano scegliere fra tre buste preparate dalla commissione d’esame che contenevano materiali utili per poter iniziare il colloquio, come un testo, un quadro, una fotografia, un’immagine tratta dai libri di testo, un articolo di giornale, o altre cose simili.
Le tre opzioni, che il candidato avrebbe dovuto scegliere casualmente, sono state abolite (clicca qui).
Al loro posto, ogni commissione esaminatrice predisporrà i materiali di partenza da sottoporre agli studenti in un colloquio multidisciplinare (potranno essere un testo, un documento, un’esperienza, un progetto, un problema).
Il lavoro dei commissari si baserà su quanto studiato dai “maturandi” nel loro percorso: farà fede il documento predisposto dai docenti di classe.
Niente sorteggio fra le buste, dunque. Al momento dell’inizio della prova, la commissione sottoporrà uno spunto al candidato, che rappresenterà, comunque, solo un momento di avvio del colloquio.
Il punteggio massimo conseguibile negli ultimi tre anni passa da 25 a 40 punti.
I 40 punti sono così distribuiti: max 12 punti per il terzo anno; max 13 punti per il quarto anno; max 15 per il quinto anno.
L’attribuzione del credito scolastico è di competenza del consiglio di classe, compresi i docenti che impartiscono insegnamenti a tutti gli alunni o a gruppi di essi e gli insegnanti di religione cattolica/attività alternative limitatamente agli studenti che si avvalgono di tali insegnamenti.
Così il ministro Lucia Azzolina nel corso dell’audizione al Senato: “Per quanto riguarda la composizione delle commissioni d’esame per la scuola secondaria di II grado, il mio orientamento è di proporre una commissione formata da soli membri interni, con presidenti esterni – ha spiegato la ministra -. Da un lato, ciò vale a tutelare gli apprendimenti effettivamente acquisiti. Dall’altro, un presidente esterno si fa garante della regolarità dell’intero percorso d’esame”.
Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 62
Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107 – Capo III – Esame di Stato nel secondo ciclo di istruzione.
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