L’art. 21 della O.M. n. 10 del 16 maggio 2020 concerne le assenze dei candidati al colloquio in presenza che si terrà a partire dal 17 giugno prossimo.
In particolare, la norma prevede che se un candidato è assente per malattia (da accertare con visita fiscale) o per un altro a grave documentato motivo (riconosciuto tale dalla commissione) e non possa partecipare neanche in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona, al colloquio nella data prevista, la prova potrà essere spostata ad altra data, entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Se però neanche entro tale termine sia possibile sostenere il colloquio, i candidati possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
Una volta esaminate le istanze pervenute e deciso in merito ad esse, la sottocommissione dovrà dare comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fisserà, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria, che normalmente si svolgono nel mese di settembre.
Le soluzioni di cui sopra si adottano anche nel caso in cui nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio; in questo caso, il presidente, con propria deliberazione, stabilirà in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento.