L’esame di maturità 2020 è stato fermamente voluto “in presenza” dalla ministra Azzolina, come “primo momento di ritorno nelle aule” dopo la lunghissima sospensione di questi mesi.
Le motivazioni non sono soltanto quelle del “momento fondamentale della vita” per i maturandi, come pure affermato anche dal professor Villani del Comitato tecnico-scientifico, ma soprattutto perché si tratta di un “test importantissimo” per valutare l’impatto delle misure di sicurezza messe a punto in vista della riapertura a settembre, come sottolineato da Agostino Miozzo, coordinatore del Cts.
Per lo svolgimento in presenza, le misure di sicurezza sono contenute nel “Documento tecnico sulla rimodulazione delle misure contenitive nel settore scolastico per lo svolgimento dell’esame di stato”.
Tuttavia, se tra un mese la situazione epidemiologica dovesse evolversi diversamente dalle attuali confortanti previsioni, magari anche con differenze territoriali e regionali, il ministero ha previsto un piano B?
La risposta è stata data dalla ministra Azzolina nella conferenza stampa del 16 maggio. Nel prossimo mese, ha detto, verrà fatto un monitoraggio costante insieme al ministro della salute Speranza, su come andrà il contagio nelle regioni. In ogni caso, nell’Ordinanza sull’esame del II ciclo, è prevista una sorta di “clausola di salvaguardia, che ci permetterà, laddove dovesse cambiare la situazione sanitaria o laddove già oggi fosse un po’incerta, di fare l’esame a distanza. Saranno i dirigenti preposti agli Usr ad attivare gli esami di stato in modalità telematica”.
Che cosa prevede l’Ordinanza del 16 maggio
La “clausola di salvaguardia”, a cui fa cenno la ministra, è scritta all’articolo 31: “I Dirigenti preposti agli USR dispongono altresì, ove necessario, lo svolgimento degli esami di Stato in modalità telematica nella regione di pertinenza, con riguardo alle specifiche situazioni territoriali, sulla base dei monitoraggi svolti dalle Regioni e dalle Province autonome e dei correlati provvedimenti”. In pratica, questo articolo consente modalità differenziate sul territorio nazionale, seguendo i principi di prudenza e precauzione.
All’articolo 26, è previsto lo svolgimento dei lavori in modalità telematica nei seguenti casi:
- a) Se le condizioni epidemiologiche e le disposizioni delle autorità competenti lo richiedono.
- b) Qualora il dirigente scolastico prima dell’inizio della sessione d’esame o, successivamente, il presidente della commissione ravvisi l’impossibilità di applicare le misure di sicurezza stabilite dallo specifico protocollo nazionale di sicurezza per la scuola. In tal caso si deve fare comunicazione all’USR per le conseguenti valutazioni e decisioni.
- c) Qualora uno o più commissari d’esame siano impossibilitati a seguire i lavori in presenza, inclusa la prova d’esame, in conseguenza di specifiche disposizioni sanitarie connesse all’emergenza epidemiologica. In tal caso, il presidente dispone la partecipazione degli interessati in videoconferenza o altra modalità telematica sincrona.
Altri casi riguardano i candidati. Possono fare motivata richiesta di effettuazione del colloquio a distanza:
– I candidati degenti in luoghi di cura o ospedali, detenuti o comunque impossibilitati a lasciare il proprio domicilio nel periodo dell’esame (articolo 7).
– I candidati con disabilità, qualora l’esame in presenza, anche per effetto dell’applicazione delle misure sanitarie di sicurezza, risultasse inopportuno o di difficile attuazione (articolo 19).