Home Personale Maturità 2020, gli esiti degli esami sono disgiunti per ogni classe quinta

Maturità 2020, gli esiti degli esami sono disgiunti per ogni classe quinta

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La prova del colloquio dell’esame di Stato 2019/2020 è già iniziata, con i primi candidati di una delle due classi quinte costituenti la Commissione di esame, il 17 giugno 2020. Quando la sottocommissone terminerà di esaminare una delle due classi quinte, dovrà fare le operazioni di scrutino e pubblicare gli esiti, prima di iniziare ad esaminare, con l’altra sottocommissione, l’altra classe quinta.

Operazioni di valutazione e pubblicazione esiti

Ciascuna sottocommissione d’esame, ai sensi dell’art.23 dell’OM 10 del 18 maggio 2020, si riunisce per le operazioni finalizzate alla valutazione finale e all’elaborazione dei relativi atti subito dopo la conclusione dei colloqui relativi alla medesima sottocommissione.

L’esito dell’esame, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, inclusa la menzione della lode qualora attribuita dalla commissione, è pubblicato al termine delle operazioni di cui all’articolo 23 all’albo dell’istituto sede della sottocommissione, con la sola indicazione della dicitura “Non diplomato” nel caso di mancato superamento dell’esame stesso.

Il punteggio finale è riportato, a cura della sottocommissione, sulla scheda di ciascun candidato e sui registri d’esame.

Esiti dell’esame EsaBac ed EsaBac techno

L’esito della parte specifica dell’esame EsaBac ed EsaBac techno, con l’indicazione del punteggio finale conseguito, è pubblicato, per tutti i candidati, nell’albo dell’istituto sede della commissione, con la formula: “Esito EsaBac/EsaBac techno: punti…” in caso di risultato positivo; con la sola indicazione “Esito EsaBac/EsaBac techno: esito negativo” nel caso di mancato superamento dell’esame relativo a detta parte specifica.

Albo nazionale delle eccellenze

Nel caso degli studenti che conseguono agli esami la votazione di cento/centesimi con, l’attribuzione della lode, l’istituzione scolastica provvede, ai sensi dell’articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 29 dicembre 2007, n. 262, all’acquisizione del consenso dei medesimi, ai fini della pubblicazione dei relativi nominativi nell’Albo nazionale delle eccellenze.