Home Personale Maturità 2020, il Presidente di commissione nomina i segretari verbalizzanti

Maturità 2020, il Presidente di commissione nomina i segretari verbalizzanti

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Una delle prime disposizioni che dovrà adottare il Presidente degli esami di Stato di una data Commissione, è quella di nominare un vicepresidente e due segretari verbalizzanti.

Scelte del Presidente di Commissione

Nell’Ordinanza Ministeriale n.10 del 16 maggio 2020,  riferita all’ organizzazione e alla modalità di svolgimento degli esami di Stato del II ciclo di Istruzione nell’anno scolastico 2019/2020, è chiaramente specificato, all’art.15 comma 1, che per garantire la funzionalità della sottocommissione in tutto l’arco dei lavori, il presidente può delegare un proprio sostituto scelto tra i commissari, ove possibile unico per le due sottocommissioni.

Sempre all’art.15, ma nel comma 2, è specificato che il presidente sceglie un commissario quale segretario di ciascuna sottocommissione, il quale ha, in particolare, compiti di verbalizzazione dei lavori collegiali. Il verbale della riunione plenaria congiunta delle due sottocommissioni sarà riportato nella verbalizzazione di entrambe le sottocommissioni abbinate.

Cosa si definisce in riunione plenaria

In sede di riunione preliminare, come disposto dall’art.15 comma 8, la sottocommissione definisce, altresì:
a) le modalità di conduzione del colloquio ai sensi dell’articolo 17;
b) i criteri per l’eventuale attribuzione del punteggio integrativo, fino a un massimo di cinque punti, in considerazione del processo formativo e dei risultati di apprendimento conseguiti sulla base della programmazione svolta, ai sensi dell’articolo 1, comma 6 del Decreto legge, nonché per i candidati che abbiano conseguito un credito scolastico di almeno cinquanta punti e un risultato nella prova di esame pari almeno a trenta punti;
c) i criteri per l’attribuzione della lode.

Tutto deve essere deliberato e verbalizzato

Se il primo atto della riunione preliminare è quello di nominare, da parte del Presidente della Commissione di esame due segretari verbalizzanti, uno per ogni sottocommissione, è anche verto che, come definito dall’art.15 comma 9, tutte le deliberazioni devono essere debitamente motivate e verbalizzate.

Nella compilazione dei verbali, come disposto dall’art.22 comma 3 dell’O; 19/2020, la sottocommissione utilizza l’applicativo “Commissione web”, salvo motivata impossibilità.