Il 6 maggio è scaduto il termine per presentare le schede di partecipazione per candidarsi come Presidenti ai prossimi esami di Stato.
Entro il 18 maggio è prevista la verifica e convalida di tali schede da parte degli Istituti Scolastici e degli Ambiti Territoriali Provinciali.
Con nota dell’11 maggio l’USR per il Piemonte ha comunicato di aver preso atto della situazione di carenza di istanze acquisite al SIDI per ricoprire la funzione di presidente nelle commissioni d’esame del II grado e ha pertanto invitato i Dirigenti scolastici delle scuole della regione ad acquisire, il più possibile, ulteriori candidature, perché “è necessario garantire a tutti gli studenti il regolare svolgimento dell’esame conclusivo del loro percorso di studio”.
L’ordinanza sulla formazione delle commissioni D.M. 197/2020 consente, a decorrere dall’8
maggio 2020, l’acquisizione da parte delle istituzioni scolastiche e degli ambiti territoriali, delle domande tardive tramite il servizio SIDI.
Potranno pertanto essere acquisite le istanze del seguente personale scolastico:
- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del I grado;
- i Dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche del II grado;
- i Docenti del II ciclo aventi almeno 10 anni di servizio in ruolo.
In particolare, nell’art.7 dell’Ordinanza Ministeriale n. 197 del 17/04/2020 sono indicati i soggetti che devono e che hanno facoltà alla presentazione dell’istanza di nomina di presidente di commissione.
Presentazione domande: obbligo e facoltà
Innanzitutto, sono tenuti alla presentazione dell’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e dell’istanza di nomina in qualità di presidente, i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali e a istituti di istruzione statali nei quali funzionano corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i dirigenti preposti ai convitti nazionali e agli educandati femminili.
Hanno invece facoltà di presentare l’istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti e l’istanza
di nomina in qualità di presidente di commissione:
- i dirigenti scolastici in situazione di disabilità o che usufruiscano delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992;
- i dirigenti scolastici in servizio preposti a istituti del primo ciclo di istruzione statali;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, compresi in graduatorie di merito nei concorsi per dirigente scolastico;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, incarico di presidenza;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, che abbiano svolto per almeno un anno nell’ultimo triennio, incluso l’anno in corso, le funzioni di collaboratore del dirigente scolastico;
- i docenti in servizio di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, con almeno dieci anni di servizio di ruolo, provvisti di laurea almeno quadriennale o specialistica o magistrale;
- i docenti in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato di istituto d’istruzione secondaria di secondo grado statale, con almeno dieci anni di servizio di ruolo;
- i dirigenti scolastici di istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i dirigenti scolastici di istituti del primo ciclo di istruzione statali, collocati a riposo da non più di tre anni;
- i docenti, già di ruolo in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali, collocati a riposo da non più di tre anni.
Hanno facoltà di presentare istanza di iscrizione nell’elenco dei presidenti di commissione e istanza di nomina in qualità di presidente di commissione, purché rientrino in una delle categorie di cui al comma 3, lettere c, d, e, f, g, j:
- ai sensi dell’art. 12 del d.m. n. 183 del 2019, i docenti in servizio in istituti statali di istruzione secondaria di secondo grado, con rapporto di lavoro a tempo parziale;
- i docenti-tecnico pratici con insegnamento autonomo e con insegnamento in compresenza;
- i docenti di sostegno, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado. Non possono presentare istanza di nomina in qualità di presidenti i docenti di sostegno che hanno seguito durante il corrente anno scolastico candidati con disabilità che partecipano all’esame di Stato, in quanto deve essere assicurata la presenza dei docenti medesimi durante l’esame;
- i docenti in situazione di disabilità o che usufruiscono delle agevolazioni di cui all’art. 33 della l. n. 104 del 1992 e s.m.i.;
- i docenti di religione, con abilitazione all’insegnamento nella scuola secondaria di secondo grado, con contratto a tempo indeterminato in istituti di istruzione secondaria di secondo grado statali.
Il requisito dei dieci anni di servizio di ruolo, richiesto ai docenti quale titolo per la nomina in qualità di presidente, deve intendersi riferito al servizio di ruolo prestato cumulativamente non solo nella scuola secondaria di secondo grado, ma anche negli altri gradi scolastici.
Compenso spettante
Ricordiamo infine che il compenso spettante a Presidenti e Commissario è contenute nel decreto interministeriale del 24 maggio 2007.
Spettano in particolare 1.249 euro per la funzione di Presidente a cui si deve aggiungere una quota di compenso correlata alla distanza dal luogo di residenza o servizio dalla sede d’esame.