Allo studente che intenda avvalersi dell’abbreviazione per merito e che si trovi nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017 deve essere assegnato il docente di riferimento per l’elaborato?
A questa domanda ha risposto il Ministero dell’Istruzione con la faq n. 14, chiarendo che il docente deve essere assegnato, in quando lo studente in questione deve essere considerato come un qualsiasi candidato interno; naturalmente il docente deve appartenere al consiglio della classe terminale alla quale il candidato stesso è stato assegnato.
Ai sensi dell’articolo 3 comma 1 b dell’OM 53/2021, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato in qualità di candidati interni, a domanda, gli studenti che intendano avvalersi dell’abbreviazione per merito e
che si trovino nelle condizioni di cui all’articolo 13, comma 4 del Dlgs 62/2017. L’abbreviazione per merito non è consentita nei corsi quadriennali e nei percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello, in considerazione della peculiarità dei corsi medesimi.
Nei casi di abbreviazione del corso di studi per merito, il credito scolastico è
attribuito dal consiglio di classe, per la classe quinta non frequentata, nella misura massima prevista per lo stesso, pari a 22 punti.
Per tali candidati, i commissari sono quelli della classe terminale alla quale i candidati stessi sono stati assegnati.
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