Nell’ordinanza ministeriale n. 53 per gli esami di Stato del II ciclo del 3 marzo 2021, si fa espressamente riferimento, riguardo alla redazione del documento del 15 maggio del Consiglio di classe, alla nota del Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719.
Nel comma 2 dell’art. 10 dell’OM 53/2021 è specificato che nella redazione del documento i consigli di classe tengono conto, altresì, delle indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017.
Al documento possono essere allegati atti e certificazioni relativi alle prove effettuate e alle iniziative realizzate durante l’anno in preparazione dell’esame di Stato, ai PCTO, agli stage e ai tirocini eventualmente effettuati, alle attività, i percorsi e i progetti svolti nell’ambito del previgente insegnamento di Cittadinanza e Costituzione e dell’insegnamento dell’Educazione Civica riferito all’a.s. 2020/21, nonché alla partecipazione studentesca ai sensi dello Statuto.
Bisogna ricordare che il Garante dei dati personali, in relazione alla redazione del documento del 15 maggio, è stato molto chiaro ed esplicito. In sostanza, per il Garante, non si ha alcuna ragionevole evidenza della necessità di fornire alla commissione esaminatrice dati personali riferiti agli studenti nel documento del 15 maggio.
Appare chiaro, infatti, che il senso del documento sia quello di mettere in evidenza il percorso didattico e formativo di ciascuna classe, prescindendo dalle peculiarità dei singoli elementi che la compongono.
Lo stesso dato normativo, nonché le successive indicazioni ministeriali al riguardo, non lasciano margini a un’interpretazione estensiva circa il contenuto del documento tale da comprendere anche riferimenti ai singoli studenti, risultando quindi priva del necessario fondamento normativo la diffusione di un documento così redatto.
Bisogna sottolineare, con particolare importanza, che nel documento va “riportato” l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio.
Bisogna specificare anche che in sede di scrutinio finale, la valutazione degli studenti è effettuata dal consiglio di classe.
Ai sensi dell’articolo 37, comma 3 del Testo Unico, in caso di parità nell’esito di una votazione, prevale il voto del presidente. L’esito della valutazione è reso pubblico tramite affissione di tabelloni presso l’istituzione scolastica, nonché, distintamente per ogni classe, solo e unicamente nell’area documentale riservata del registro elettronico, cui
accedono gli studenti della classe di riferimento, e riporta il voto di ciascuna disciplina e del comportamento, il punteggio relativo al credito scolastico dell’ultimo anno e il credito scolastico complessivo, seguiti dalla dicitura “ammesso”. Per gli studenti esaminati in
sede di scrutinio finale, i voti attribuiti in ciascuna disciplina e sul comportamento, nonché i punteggi del credito, sono riportati nei documenti di valutazione e nel registro dei voti.
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