L‘articolo 10 dell’Ordinanza ministeriale sugli esami di maturità 2021 chiarisce in cosa consiste il documento del 15 maggio, che sarà propedeutico alla prova unica in presenza del 16 giugno. Una nota recente del Mi interviene a raccomandare: l’elenco degli argomenti costituirà un allegato al documento da non pubblicare, in quanto contenente informazioni riferite non all’intera classe, ma a singoli candidati.
Ricordiamo cos’è il documento del 15 maggio nella maturità 2021. Nell’Ordinanza viene precisato che tale documento è quello che esplicita i contenuti, i metodi, i mezzi, gli spazi e i tempi del percorso formativo, i criteri, gli strumenti di valutazione adottati e gli obiettivi raggiunti. Per le discipline coinvolte sono altresì evidenziati gli obiettivi specifici di apprendimento ovvero i risultati di apprendimento oggetto di valutazione specifica per l’insegnamento trasversale di Educazione civica.
Il documento indica inoltre:
a) l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato concernente le discipline caratterizzanti oggetto del colloquio di cui all’articolo 18, comma 1, lettera a);
b) i testi oggetto di studio nell’ambito dell’insegnamento di Italiano durante il quinto anno che saranno sottoposti ai candidati nel corso del colloquio di cui all’articolo 18 comma 1, lettera b);
c) per i corsi di studio che lo prevedano, le modalità con le quali l’insegnamento di Ministero dell’Istruzione, una disciplina non linguistica (DNL) in lingua straniera è stato attivato con metodologia CLIL.
Come spiegavamo in apertura, in riferimento alla lettera a) dell’elenco (l’argomento assegnato a ciascun candidato), di recente è intervenuta una nota del Ministero dell’Istruzione che rammenta ancora una volta la questione della privacy, chiedendo alle scuole di non pubblicare l’elenco degli argomenti oggetto dell’elaborato laddove fossero riconducibili a singoli candidati e non afferenti alla classe in generale. Vanno, insomma, seguite le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali con nota del 21 marzo 2017, prot. 10719, come la stessa Ordinanza del Mi raccomanda.
OGGETTO: Esami di Stato conclusivi del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2020/2021.
Si fa riferimento al documento del consiglio di classe di cui all’articolo 10 dell’ordinanza ministeriale 3 marzo 2021, n. 53, e si precisa che esso va pubblicato, in coerenza con le indicazioni fornite dal Garante per la protezione dei dati personali, privo di dati personali e/o informazioni riconducibili a singoli candidati. Pertanto, in merito alla previsione di cui all’articolo 10, comma 1, lettera a), della citata o.m. che stabilisce che il documento del consiglio di classe indica “l’argomento assegnato a ciascun candidato per la realizzazione dell’elaborato”, si precisa che, nel caso in cui sia assegnato uno specifico argomento a ciascun candidato, l’elenco degli argomenti costituirà un allegato al documento da non pubblicare, proprio in quanto contenente informazioni riferite non all’intera classe, ma a singoli candidati.
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