L’ordinanza ministeriale che disciplina gli esami di Stato 2021 nella scuola secondaria superiore chiarisce anche il caso di assenza del maturando nel giorno assegnatogli per la prova.
L’articolo 22 dell’ordinanza spiega che il candidato che fosse assente a seguito di una malattia debitamente certificata o per grave documentato motivo, al punto da non potere discutere la sua tesi (come la definisce il ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi) neanche in videoconferenza, potrà sostenere la prova in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non fosse possibile neanche sostenere l’esame entro il termine di chiusura dei lavori, il maturando potrà accedere a una sessione straordinaria, purché se ne faccia richiesta in tempo, con istanza presentata al presidente di commissione entro il giorno successivo all’assenza.
La sottocommissione, spiega l’ordinanza del MI, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
E se il maturando si ritrovasse nella condizione di non ultimare il colloquio d’esame? In questo caso sarà il presidente a stabilire, con propria deliberazione, in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento.
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