L’esame di maturità 2021 sarà un esame inclusivo. Un’attenzione, quella all’inclusività e agli alunni con bisogni educativi speciali (BES), che emerge anche dall’ordinanza del Ministero dell’Istruzione. Il MI, infatti, chiarisce in un comunicato: le ordinanze contengono particolari disposizioni dedicate alle alunne e agli alunni con disabilità, con Disturbi Specifici dell’Apprendimento e con altri Bisogni Educativi Speciali, prestando massima attenzione al tema dell’inclusione.
Abbiamo discusso di questa e di altre specifiche d’esame (dall’elaborato al curriculum dello studente, al documento del 15 maggio, a molto altro) nella DIRETTA di Tecnica della Scuola Live del 17 marzo.
La Dirigente Scolastica Daniela Venturi, ospite della diretta, ha chiarito: “La fortuna di quest’anno per gli alunni è che i membri della commissione saranno tutti interni. In altre parole, i docenti stessi che hanno scritto i PEI e i PDP sono presenti all’interno delle commissioni. A questo punto vanno tenuti ben presenti, il PEI e il PDP, sia per la preparazione dell’elaborato (dove si parla di tener conto del percorso personale del ragazzo, a maggior ragione nei casi di ragazzi con bisgogni educativi speciali), sia per la scelta dei materiali relativi al punto c dell’articolo 18 – analisi, da parte del candidato, del materiale scelto dalla sottocommissione con trattazione di nodi concettuali caratterizzanti le diverse discipline, anche nel loro rapporto interdisciplinare.”
La Dirigente ci ricorda che sono due gli articoli dell’ordinanza dedicati al tema della disabilità e dei BES, e sono gli articoli 20 (dedicato agli alunni con disabilità) e 21 (dedicato agli alunni Dsa e con altri Bes).
Articolo 20, esame dei candidati con disabilità
Alcune specifiche contenute nell’articolo 20:
Gli studenti con disabilità sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3. Il consiglio di classe stabilisce la tipologia della prova d’esame, se con valore equipollente o non equipollente, in coerenza con quanto previsto all’interno del piano educativo individualizzato (PEI) ai
sensi dell’articolo 10 del decreto interministeriale del 29 dicembre 2020, n. 182.
Inoltre il consiglio di classe, inoltre, acquisisce elementi, sentita la famiglia, per stabilire per quali studenti sia necessario provvedere, in ragione del PEI, allo svolgimento dell’esame in modalità telematica.
Le sottocommissioni adattano, ove necessario, al PEI la griglia di valutazione della prova orale.
Articolo 21, esame dei candidati con DSA e con altri bisogni educativi speciali
Alcune specifiche contenute nell’articolo 21:
Gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA), certificato ai sensi della legge 8 ottobre 2010, n. 170, sono ammessi a sostenere l’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione secondo quanto disposto dall’articolo 3, sulla base del piano didattico personalizzato (PDP).
La sottocommissione, sulla base del PDP e di tutti gli elementi conoscitivi forniti dal consiglio di classe, individua le modalità di svolgimento della prova d’esame. Nello svolgimento della prova d’esame, i candidati con DSA possono utilizzare, ove necessario, gli strumenti compensativi previsti dal PDP.