L’ordinanza ministeriale che disciplina gli Esami di Stato 2021 per le scuole superiori, all’articolo 21 offre alcuni chiarimenti circa le modalità d’esame per alunni con disturbi specifici di apprendimento (Dsa) o con bisogni educativi speciali (Bes).
Innanzitutto, gli studenti con disturbo specifico di apprendimento (DSA) certificato sosterranno l’esame sulla base del proprio piano didattico personalizzato (PDP).
Secondo quali modalità? Sarà la sottocommissione che, basandosi sul Pdp e sentito il consiglio di classe, valuterà se il candidato debba utilizzare eventuali strumenti compensativi previsti dal PDP. Nel diploma non viene fatta menzione dell’impiego degli strumenti compensativi. Lo stabilisce sempre l’ordinanza del MI.
Inoltre l’ordinanza chiarisce che gli alunni che avessero seguito un percorso didattico differenziato, con esonero dall’insegnamento della lingua straniera, in sede di esame di Stato sostengono una prova differenziata coerente con il percorso svolto, non equipollente a quelle ordinarie, finalizzata solo al rilascio dell’attestato di credito formativo di cui all’articolo 20, comma 5 del Dlgs 62/2017. Per questi maturandi, il riferimento alla prova differenziata è indicato solo nell’attestazione finale ma non nei tabelloni dell’istituto né sul registro elettronico, cui accedono gli studenti della classe di riferimento.
I candidati che abbiano seguito un percorso didattico ordinario, con la sola dispensa dalle prove scritte ordinarie di lingua straniera, sostengono la prova d’esame nelle forme previste dalla presente ordinanza e, in caso di esito positivo, conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione. In altre parole, la maturità 2021, sotto questo profilo, per molti alunni con disturbi specifici di apprendimento, sarà uguale alla prova degli altri compagni di classe.
Per le situazioni di studenti con altri bisogni educativi speciali, il consiglio di classe trasmette alla sottocommissione l’eventuale piano didattico personalizzato. Ad ogni modo, per questo maturandi non è prevista alcuna misura dispensativa in sede di esame, mentre è assicurato l’utilizzo degli strumenti compensativi. Gli studenti che sostengono con esito positivo l’esame di Stato alle condizioni cui al presente comma conseguono il diploma conclusivo del secondo ciclo di istruzione.
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