In situazioni particolari potrebbe accadere che un candidato a sostenere gli esami di Stato 2021 non possa presentarsi a svolgere il colloquio, ecco cosa dice la norma in questi casi.
Assenza per malattia o grave motivo
Ai sensi dell’art. 22 dell’OM 53/2021, è specificato che i candidati all’esame di Stato 2021, a seguito di assenza per malattia, debitamente certificata, o dovuta a grave documentato motivo, riconosciuto tale dalla sottocommissione, si dovessero trovare nell’assoluta impossibilità di partecipare, anche in videoconferenza, alla prova d’esame nella data prevista, è data facoltà di sostenere la prova stessa in altra data entro il termine di chiusura dei lavori previsto dal calendario deliberato dalla commissione.
Qualora non sia possibile sostenere la prova d’esame entro il termine previsto dal calendario deliberato dalla commissione, i predetti candidati possono chiedere di sostenere la prova in un’apposita sessione straordinaria, producendo istanza al presidente entro il giorno successivo all’assenza.
La sottocommissione, una volta deciso in merito alle istanze, dà comunicazione agli interessati e all’USR competente. Il Ministero, sulla base dei dati forniti dai competenti USR, fissa, con apposito provvedimento, i tempi e le modalità di effettuazione degli esami in sessione straordinaria.
Problemi durante il colloquio
Qualora nel corso dello svolgimento della prova d’esame un candidato sia impossibilitato a proseguire o completare il colloquio, il presidente stabilisce, con propria deliberazione, in quale modo l’esame stesso debba proseguire o essere completato, ovvero se il candidato debba essere rinviato ad altra data per la prosecuzione o per il completamento, entro la data di chiusura dei lavori prevista dal calendario della commissione o, nei casi più gravi, ad una specifica sessione straordinaria stabilita dal Ministero.